Cassazione Civile, Ordinanza n. 05717/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 8155/2023, la Corte aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, condannando l'Agenzia alla rifusione delle spese di cassazione in favore dei contribuenti. Successivamente, il difensore dei contribuenti ha chiesto la correzione di errore materiale dell'ordinanza, lamentando che nel dispositivo non era stata inserita la statuizione di distrazione delle spese in suo favore, pur essendo stata espressamente richiesta nel controricorso con formula di "vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA al sottoscritto difensore antistatario". La Corte ha rilevato inoltre d'ufficio un ulteriore errore materiale, consistente nell'erronea previsione del raddoppio del contributo unificato posto a carico dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che nel dispositivo della precedente ordinanza n. 8155/23, dopo le parole "Iva e Cpa", si intendesse aggiunta la locuzione "con distrazione in favore del difensore del la contro ricorrente". Ha inoltre ordinato l'espunzione, d'ufficio, del riferimento al raddoppio del contributo unificato erroneamente posto a carico dell'Agenzia delle Entrate. La correzione è stata effettuata ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e dell'art. 391-bis c.p.c., ritenuto applicabile anche al giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
consente la correzione degli errori materiali o di calcolo del provvedimento giudiziario.
art. 288 c.p.c.
regola il procedimento di correzione dell'errore materiale.
art. 391-bis c.p.c.
la correzione degli errori materiali è ammissibile anche nel giudizio di cassazione e può essere richiesta dalla parte interessata; la Corte ha anche rilevato il potere ufficioso di correzione.
art. 391 c.p.c.
la disciplina novellata conferma l'applicabilità del procedimento di correzione in Cassazione.
art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149/2022
ha riformato l'art. 391 c.p.c. con efficacia dal 1.1.2023.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022
la nuova disciplina è applicabile al processo in esame in base alla norma transitoria richiamata dalla Corte.
art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, conv. in l. n. 197/2016
ha introdotto la possibilità di rilevare d'ufficio la correzione dell'errore materiale.
art. 365 ss. c.p.c.
richiamati per l'instaurazione del contraddittorio con la controparte nel procedimento di correzione promosso con ricorso.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
il riferimento al raddoppio del contributo unificato è stato espunto perché inserito per mero errore materiale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale base del contributo unificato cui era stato erroneamente collegato il raddoppio.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è esperibile anche avverso i provvedimenti della Corte di cassazione quando nel dispositivo manchi una statuizione che risulti inequivocamente richiesta e desumibile dagli atti del giudizio.
- Nel procedimento di correzione, la parte interessata può attivare il rimedio con ricorso; se il ricorso è proposto, deve essere instaurato il contraddittorio con la controparte.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere corretta quando la relativa richiesta sia stata ritualmente formulata e sia stata omessa per errore materiale nella decisione.
- La Corte può rilevare d'ufficio e correggere errori materiali del proprio provvedimento, ivi compresi riferimenti normativi conseguenti inseriti erroneamente nel dispositivo, come la statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
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