Ordinanza n. 3244/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Conservatorio “-OMISSIS-” di -OMISSIS- del 23.12.2025, pubblicato in pari data alle ore 13:55:39 (all. 001), con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di un Funzionario Area III – Accompagnatore al Pianoforte – Profilo Classico (Bando Prot. n. 4508 del 02.05.2025), nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio totale di -OMISSIS-; - della nota del Conservatorio “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2025, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso la graduatoria provvisoria; - dei verbali della Commissione esaminatrice (indicati con Prot. n. -OMISSIS- del 17.12.2025), nella parte in cui sono stati valutati i titoli e le prove della candidata -OMISSIS-; - del Decreto del Direttore del Conservatorio “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- del 17.12.2025, pubblicato in data 18.12.2025 alle ore 09:50:13 (già all. 001), recante la graduatoria provvisoria; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il Bando di concorso Prot. n. 4508 del 02.05.2025 e il decreto di nomina della Commissione Prot. n. -OMISSIS- del 18.07.2025, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente. e per la conseguente - declaratoria del diritto della ricorrente alla corretta valutazione dei titoli e delle prove e, per l'effetto, al ricalcolo del punteggio e alla sua collocazione in posizione utile nella graduatoria finale, eventualmente anche in sovrannumero; - condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare i provvedimenti conseguenti, previa rinnovazione, ove occorra, delle operazioni di valutazione, al fine di assicurare alla ricorrente la posizione e il punteggio spettanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti di valutazione di un concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di funzionari accompagnatori al pianoforte
Esito
La controversia
La ricorrente, collocata all’ottavo e ultimo posto con 73 punti, ha impugnato la graduatoria definitiva, la graduatoria provvisoria, il rigetto del reclamo e i verbali della commissione esaminatrice, chiedendo la corretta valutazione dei titoli e delle prove, il ricalcolo del punteggio e la collocazione in posizione utile, anche in sovrannumero. Ha dedotto irregolarità procedurali, l’omessa adozione di adeguate misure compensative durante le prove pratiche, nonché la sottostima dell’esecuzione della seconda prova pratica e dei titoli artistici e professionali. Il ricorso era stato inizialmente notificato soltanto a uno degli otto controinteressati. Con precedente ordinanza il TAR aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri sei candidati collocati in posizione più favorevole. Alla camera di consiglio la difesa della ricorrente ha riferito che, secondo informazioni informalmente acquisite, i primi cinque candidati avrebbero rinunciato all’assunzione e che l’amministrazione avrebbe individuato per l’assunzione i candidati collocati al sesto e al settimo posto, immediatamente precedenti la ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dall’amministrazione chiarimenti documentati sulla situazione della graduatoria e, in particolare, sulle eventuali rinunce dei primi cinque candidati e sulle conseguenti individuazioni ai fini dell’assunzione dei candidati collocati al sesto e al settimo posto. Ha ordinato il deposito dei chiarimenti entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore, e ha rinviato il prosieguo della discussione sull’istanza cautelare alla camera di consiglio del 9 luglio 2026. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La ricorrente è qualificata come persona con handicap ai fini della deduzione relativa alle misure compensative durante le prove; l’ordinanza non decide tuttavia tale questione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce uno dei presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione cautelare, emergono circostanze sopravvenute relative allo scorrimento o alla concreta utilizzazione di una graduatoria, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di chiarimenti documentati prima di deliberare sulla cautela.
- La posizione processuale dei controinteressati deve essere valutata anche in relazione agli effetti potenziali dell’accoglimento del ricorso sulla loro collocazione in graduatoria o sulla loro assunzione; ove necessario, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio.
- La domanda cautelare può essere rinviata quando l’accertamento della situazione amministrativa attuale sia indispensabile per valutare concretamente l’interesse e il pregiudizio dedotti.
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