Sentenza n. 85/2026 - Pescara, Sezione 1
Per la ottemperanza all la sentenza n. 556/2024 emessa in data 14/11/2024 dal Tribunale di Pescara -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara n. 556/2024, che le aveva riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nel titolo, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Tribunale rileva inoltre il superamento del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza con gli adattamenti derivanti dall'art. 115, comma 3, c.p.a. Il Ministero non può giustificare l'inadempimento invocando la competenza di un diverso organo centrale, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente o trasmettere gli atti all'organo competente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus per la carta del docente sul conto della carta elettronica, con gli accessori di legge secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR nomina commissario ad acta il Prefetto di Pescara, o un funzionario da lui delegato, che dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione nei successivi 45 giorni, come stabilito nel dispositivo. Non viene applicata la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a., in considerazione dell'importo contenuto e della maturazione degli interessi già riconosciuti dal titolo. Il Ministero è condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato, accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti dell'Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, che deve essere riconosciuto secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie, con gli adattamenti necessari alla natura amministrativa del procedimento.
art. 115, comma 3, c.p.a.
Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo.
art. 6, comma 1, lettera e), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove ne abbia la competenza oppure trasmettere gli atti all'organo competente; l'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo del medesimo Ministero.
art. 74 c.p.a.
In presenza di manifesta fondatezza, il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è applicata quando, valutate le circostanze concrete, l'importo da corrispondere è contenuto e il titolo prevede già la produzione di interessi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, è applicabile con gli adattamenti propri del processo amministrativo.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in forza dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
- L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato deducendo la competenza di un diverso organo centrale della stessa amministrazione: il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente o trasmettere gli atti all'organo competente.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione inerte.
- La penalità di mora può essere esclusa quando l'importo da corrispondere è contenuto e il titolo giudiziale prevede già la corresponsione degli interessi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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