Cassazione Civile, Ordinanza n. 10072/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il compenso dovuto a una depositeria giudiziaria per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro, fermo o rimozione. Dopo una prima liquidazione in applicazione della disciplina speciale introdotta dalla legge n. 311 del 2004 e dopo la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale di tale disciplina, la società ha chiesto la differenza tra quanto già ricevuto e quanto ritenuto spettante secondo le tariffe ordinarie. Il Ministero ha sostenuto che il rapporto fosse ormai esaurito: il decreto di liquidazione era un provvedimento decisorio impugnabile solo con opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 entro 20 giorni, e la mancata impugnazione rendeva definitivo il provvedimento. Ha inoltre dedotto la non applicabilità della pronuncia costituzionale ai rapporti esauriti e la tardività di una documentazione prodotta in appello. La società, in via incidentale, aveva invece sostenuto che la prescrizione non fosse maturata o fosse stata interrotta da decreti di liquidazione, richieste di pagamento e pagamenti parziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che, nella disciplina speciale della legge n. 311 del 2004, il provvedimento di liquidazione del compenso al custode ha natura giurisdizionale ed è impugnabile soltanto con opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione. In mancanza di opposizione, il decreto diventa definitivo e il rapporto deve considerarsi esaurito; la mera apposizione, da parte della società, di una clausola di riserva sull’accettazione della somma non è idonea a elidere la decadenza né a mantenere aperto il rapporto. Per questo la sentenza di appello è stata cassata; dal testo emerge anche che la Corte ha ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto e quindi ha deciso nel merito, ma il dispositivo finale non è integralmente visibile nel brano fornito.
Norme richiamate
art. 136 Cost.
richiamato dal Ministero per sostenere che la declaratoria di illegittimità costituzionale opera solo nei limiti consentiti dall’ordinamento e non sui rapporti esauriti
art. 30, L. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato in relazione agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il decreto di liquidazione del compenso al custode è impugnabile solo con opposizione entro il termine di decadenza di 20 giorni dalla comunicazione; se non impugnato diventa definitivo
art. 12 d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571
disciplina la liquidazione delle somme dovute al custode secondo tariffe vigenti e usi locali; la Corte ne ricava il momento di insorgenza del diritto al pagamento nella disciplina originaria
art. 38 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
ha introdotto una disciplina speciale con alienazione del veicolo al depositario e forfettizzazione del compenso; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
art. 1, commi 312-321, L. 30 dicembre 2004, n. 311
ha previsto la disciplina dell’alienazione dei veicoli giacenti presso i custodi e un compenso forfettario in deroga alle tariffe ordinarie; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost.; per la Corte di cassazione, nella disciplina applicabile il mancato ricorso ex art. 170 comporta definitività del provvedimento
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamati come tariffe ordinarie derogate dalla disciplina speciale
art. 702-bis c.p.c.
utilizzato per il rito introduttivo del giudizio di primo grado
art. 702-ter c.p.c.
richiamato per escludere la sanzione processuale della tardività documentale nel rito sommario
art. 1, comma 320, L. 30 dicembre 2004, n. 311
richiamato dalla società come base per i pagamenti parziali; la Corte lo considera parte della disciplina poi dichiarata illegittima
art. 3 Cost.
richiamato quale parametro della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina speciale
art. 18 della legge richiamata nel d.P.R. n. 571 del 1982
indicato come riferimento per l’autorità competente alla liquidazione
Massime di principio
- Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale operano ex tunc, ma non travolgono i rapporti ormai esauriti per giudicato, decadenza, prescrizione o altra causa di consolidamento giuridico.
- Quando la legge prevede uno specifico rimedio impugnatorio contro il decreto di liquidazione del compenso e fissa un termine breve di decadenza, la mancata proposizione dell’opposizione rende il provvedimento definitivo e impedisce successive contestazioni sostanziali sul quantum.
- La clausola di riserva apposta dal creditore all’atto di accettazione di una somma liquidata non è idonea, da sola, a impedire la formazione della definitività del provvedimento o a neutralizzare la decadenza dall’opposizione.
- Nel sistema di liquidazione dei compensi ai custodi di veicoli sequestrati, occorre distinguere tra disciplina originaria, disciplina speciale successiva e effetti delle pronunce costituzionali, verificando in concreto se il rapporto fosse ancora pendente oppure già consolidato.
- Un credito derivante da decreto di liquidazione non può essere rideterminato in via autonoma quando il provvedimento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine previsto dalla disciplina speciale.
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