Cassazione Civile, Ordinanza n. 24869/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'erede di un contribuente deceduto, di una cartella di pagamento relativa a debiti tributari del de cuius. La cartella era stata notificata nel 2010 agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto. La contribuente sosteneva che la notifica fosse illegittima perché, prima della notifica, aveva già reso noto il proprio domicilio fiscale mediante la dichiarazione di successione, che a suo avviso avrebbe assolto la funzione della comunicazione prevista dall'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973; perciò la cartella avrebbe dovuto esserle notificata presso il suo domicilio. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l'appello dell'ufficio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell'art. 65, commi 2 e 4, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la dichiarazione di successione non equivale alla comunicazione formale del domicilio fiscale dell'erede e che, in mancanza di tale comunicazione, la notifica collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio del de cuius era legittima. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità formale del motivo e comunque la sua infondatezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, qualificando l'erronea indicazione del decreto legislativo come mero errore materiale non idoneo a compromettere la specificità del motivo. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, aderendo all'orientamento più recente secondo cui, se gli eredi non effettuano la comunicazione prevista dall'art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973 almeno trenta giorni prima, la notifica degli atti intestati al de cuius può essere validamente eseguita collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, senza che rilevino le indicazioni contenute nella dichiarazione di successione, che non può sostituire la comunicazione formale all'ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973
Gli eredi devono comunicare all'ufficio del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale; in mancanza della comunicazione almeno trenta giorni prima, la notifica degli atti intestati al de cuius è legittimamente effettuata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto. La dichiarazione di successione non sostituisce tale comunicazione.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge.
art. 12 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato solo incidentalmente nel testo, in relazione ai soggetti incaricati dagli eredi della trasmissione telematica della dichiarazione.
art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo considera un riferimento normativo errato dovuto a mero errore materiale, non incidente sulla specificità del motivo, poiché la norma realmente evocata è quella del d.P.R. n. 600 del 1973.
Massime di principio
- In materia di notifica di atti tributari relativi a un contribuente deceduto, la mancata comunicazione formale da parte degli eredi delle loro generalità e del loro domicilio fiscale consente la notifica collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio del de cuius.
- La dichiarazione di successione, pur contenendo dati identificativi e indirizzi degli eredi, non equivale alla comunicazione prevista dall'art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973 e non la sostituisce.
- Un errore materiale nella indicazione della norma violata non comporta inammissibilità del motivo di ricorso se il contenuto dell'asserita violazione è chiaramente desumibile dall'atto.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può aderire all'orientamento giurisprudenziale più recente, superando precedenti difformi, quando questo meglio si armonizza con la funzione e la lettera della norma applicata.
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