Cassazione Penale, Sentenza n. 8863/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per contravvenzioni in materia di caccia commesse il 18/10/2018: (a) uccellagione mediante utilizzo di reti (art. 30, comma 1, lett. e) in relazione all'art. 3 legge 157/1992); (b) uso di richiamo acustico elettromagnetico vietato (art. 30, comma 1, lett. h) in relazione all'art. 21, comma 1, lett. r) legge 157/1992); (c) detenzione di esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta (art. 30, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 2, comma 1, lett. c) legge 157/1992). Quattro motivi di ricorso: 1) declaratoria di estinzione per prescrizione (contestazione dell'applicabilità della sospensione dei termini introdotta dalla legge n.103/2017 e della sua sopravvivenza dopo la legge n.134/2021); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità; 3) vizio di motivazione e carenza nella ricostruzione dei fatti e nel confronto con le prove; 4) illegittimità della pena e mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto della prescrizione ha ritenuto applicabile la disciplina di sospensione dell'art. 159, commi 2-4, c.p. nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.103 per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 (richiamando la decisione delle Sezioni Unite del 12/12/2024), con conseguente computo dei termini che ha escluso il decorso dei cinque anni necessari per la prescrizione. Quanto alla responsabilità penale, la Corte ha giudicato adeguata la motivazione di merito: dalle risultanze (appostamento notturno, richiami acustici registrati durante l'orario notturno, ispezione della rete di 40 metri, materiale per richiamo e cattura, sostanze dopanti, anelli manomessi e uccelli rinvenuti) risultano provate le condotte contestate; inoltre grava sul detentore l'onere di dimostrare la lecita provenienza degli esemplari di fauna selvatica. Sulla pena e sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, la Corte ha ritenuto la causa di non punibilità inapplicabile e la motivazione sulla determinazione della pena congrua. Conseguenza: rigetto del ricorso, conferma della condanna, condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica)
art. 30, comma 1, lett. e), lett. h), lett. b); art. 3; art. 21, comma 1, lett. r); art. 2, comma 1, lett. c)
Le fattispecie contravvenzionali richiamate sono integrate rispettivamente dall'uso di reti (uccellagione, pericolo a consumazione anticipata, non richiesta la cattura effettiva), dall'uso di richiami acustici funzionanti (sufficiente l'uso/il funzionamento) e dalla detenzione di esemplari di specie particolarmente protette (presunzione di illegittimità della detenzione; onere della prova della lecita provenienza grava sul detenente).
Codice penale, art. 159
commi secondo, terzo e quarto (testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.103)
Prevede la sospensione del corso della prescrizione per il periodo in cui la disciplina è stata vigente; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, anche dopo intervenute modifiche legislative successive.
Legge 23 giugno 2017, n.103
modifica dell'art. 159 c.p.
Ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione (art.159 commi 2-4) che è stata ritenuta operante per i fatti commessi nel periodo indicato, nonostante successivi interventi legislativi.
Legge 27 novembre 2021, n.134
art. 2, comma 1, lett. a) (richiamata nel contraddittorio come intervenuta modificazione/abrogazione)
Pur citata dal ricorrente come causa di abrogazione della sospensione, la Corte di Cassazione (richiamando le Sezioni Unite) ha escluso che la legge 134/2021 abbia reso inapplicabile la sospensione introdotta dalla legge 103/2017 per i reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019.
Codice di procedura penale
art. 529 (declaratoria di non doversi procedere per prescrizione); art. 546; art. 125, comma 3; art. 606, comma 1, lett. b), c), e)
Richiamate nelle censure del ricorrente in tema di declaratoria di prescrizione, motivazione e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure di carenza motivazionale e ha interpretato che gli elementi di fatto e le valutazioni di merito risultano sufficientemente indicate e non viziati.
Codice penale
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile tale causa alle condotte accertate (per cui la legge prevede il diniego della sua applicazione per talune fattispecie) e non manifestamente sussistente alla luce della pluralità di violazioni e degli strumenti sequestrati.
Decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
ordinanza/decisione del 12 dicembre 2024 (notizia di decisione) sul regime della sospensione della prescrizione
È stata richiamata per stabilire che la disciplina di sospensione dell'art. 159 (testo introdotto dalla legge 103/2017) si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 anche dopo la legge 134/2021; decisiva per il rigetto della doglianza sulla prescrizione.
Massime di principio
- Per reati commessi fra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. (testo introdotto dalla legge n.103/2017) si applica anche dopo interventi legislativi successivi: va sempre verificata la giurisprudenza delle Sezioni Unite e le decorrenze effettive per il conteggio dei termini.
- Nelle ipotesi di uccellagione l'integrazione del reato è una fattispecie di pericolo a consumazione anticipata: l'uso di mezzi idonei (es. reti) o di richiami acustici funzionanti è sufficiente anche se non è avvenuta la cattura o l'uccisione effettiva.
- La detenzione di esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta è, per legge, presumibilmente illecita: l'onere di provare la lecita provenienza degli esemplari grava sul detenente e non sull'accusa.
- La valutazione della motivazione di merito in Cassazione è orientata a verificare la sufficienza e la logicità dei passaggi decisionali: motivazioni concise ma chiare e coerenti con i dati istruttori possono essere ritenute adeguate; non è necessario che la Corte d'Appello riassuma ogni singola prova se risulta un quadro motivazionale congruo.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) è esclusa quando la legge disciplina specifiche fattispecie che ne impediscono l'uso o quando dalla pluralità delle condotte e dalla gravità degli strumenti eccessivamente si riduce la sussistenza della tenuità.
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