Cassazione Penale, Sentenza n. 33084/2026 del 08/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era sottoposto alla custodia cautelare in carcere per partecipazione a un'associazione mafiosa di camorra denominata "clan Russo". Aveva chiesto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per poter assistere la figlia minore, affetta da grave patologia e ritardo psicomotorio, deducendo che la coniuge, gravemente malata, non fosse in grado di occuparsi adeguatamente della minore e che non vi fossero altri familiari capaci di fornire assistenza. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta e il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare, aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrata l'assoluta impossibilità della madre di provvedere alle esigenze della figlia. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 13 e 27 Cost., degli artt. 125, 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 4, c.p.p., nonché vizio di motivazione. Ha lamentato l'omesso esame delle documentazioni sanitarie relative alle condizioni della madre e della figlia, dell'impossibilità di assistenza da parte degli altri familiari, del peggioramento delle condizioni della minore dovuto all'assenza paterna e della genericità della prognosi di recidiva, anche in ragione della sua incensuratezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alle esigenze cautelari e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Il Tribunale dell'appello cautelare aveva esaminato solo apparentemente i criteri elaborati dalla giurisprudenza sull'assoluta impossibilità della madre di assistere il minore: non aveva descritto le patologie e le specifiche necessità di cura della madre e della figlia, né aveva valutato adeguatamente la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa e l'impossibilità della madre e dei nonni di garantire l'assistenza necessaria. Inoltre, il giudizio sulla prevalenza delle esigenze cautelari era stato motivato in modo generico, mediante il richiamo allo spessore criminale e all'inserimento nel contesto camorristico, senza indicare elementi concreti e prognostici idonei a dimostrare l'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari. La Corte ha precisato che, in presenza delle esigenze di tutela e accudimento della prole previste dall'art. 275, comma 4, c.p.p., il mero richiamo alla presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista per il reato associativo mafioso non è sufficiente. Il procedimento è stato rinviato al Tribunale del riesame di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare, per un nuovo giudizio e per la rinnovata valutazione di merito.
Norme richiamate
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali dedotti a sostegno della censura sulla misura cautelare; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali dedotti; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte rileva l'omesso e apparente esame degli elementi sanitari e delle esigenze cautelari.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione del reato; la Corte censura la genericità del giudizio prognostico.
art. 275, comma 3, c.p.p.
La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato associativo mafioso non è sufficiente, da sola, a superare le esigenze di tutela e accudimento della prole; occorre indicare puntualmente le eccezionali esigenze cautelari.
art. 275, comma 4, c.p.p.
L'assoluta impossibilità della madre di assistere il minore va valutata considerando sia la situazione del genitore chiamato all'assistenza sia, soprattutto, le concrete condizioni del figlio e il rischio di compromissione del suo sviluppo evolutivo-educativo. La custodia in carcere del padre può essere mantenuta nonostante tali esigenze solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 275, comma 4, c.p.p., l'assoluta impossibilità della madre di assistere il minore non richiede necessariamente l'assenza fisica della madre, ma una situazione di deficit assistenziale non altrimenti colmabile, valutata in concreto anche alla luce delle patologie, delle necessità di cura e del rischio di compromissione dello sviluppo evolutivo-educativo del figlio.
- La valutazione delle esigenze di tutela della prole deve riguardare non soltanto le condizioni del genitore chiamato all'assistenza, ma soprattutto la situazione concreta del minore, il tipo e la frequenza delle cure necessarie e l'effettiva disponibilità di altri familiari idonei a fornire assistenza.
- Quando ricorrono esigenze di cura e assistenza della prole rilevanti ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p., la custodia cautelare in carcere può prevalere soltanto in presenza di esigenze cautelari eccezionali, specificamente individuate e motivate sulla base di elementi concreti e prognostici.
- Il mero richiamo allo spessore criminale dell'indagato, al suo inserimento in un contesto mafioso o alla presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare prevista per il reato associativo mafioso non soddisfa l'obbligo di motivare le eccezionali esigenze cautelari che giustificano il mantenimento della custodia in carcere in presenza di esigenze assistenziali della prole.
- È viziata da motivazione apparente l'ordinanza cautelare che non esamini effettivamente la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa e non descriva le patologie e le specifiche necessità assistenziali del minore e del genitore alternativo.
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