Cassazione Penale, Sentenza n. 5644/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva applicato la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. per vari reati (rapina aggravata, lesioni personali, furto ecc.). Hanno dedotto: 1) che la Corte avrebbe errato nel ritenere che fosse intervenuta rinuncia ai motivi di appello relativi all'insussistenza delle circostanze aggravanti; 2) (solo per Jakimi Ardit e Xheleka Lefter) violazione di legge nel computo della riduzione di pena di un terzo per il rito abbreviato con riguardo ai reati contravvenzionali previsti dall'art. 4 L. 110/75.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi di Jakimi Ardit e Xheleka Lefter e li ha condannati alle spese processuali. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Gega Selman, Xheli Eugen alias Carni Eugen e Sala Bledar, condannandoli alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Il Collegio ha ritenuto che l'accoglimento della richiesta di concordato in appello implicasse la rinuncia ai motivi non proposti e che la Corte d'appello avesse applicato la pena richiesta dai concordanti seguendone i calcoli, esaurendo così le questioni prospettate.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Consente il concordato sulla pena in appello; l'applicazione della pena concordata vincola il giudice e comporta che, se l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di secondo grado è limitata ai motivi non rinunciati.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevvede le cause di proscioglimento; con il concordato in appello il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause dell'art. 129, quando l'imputato ha rinunciato ai motivi.
art. 4 L. 110/1975
Richiamato con riguardo a contravvenzioni contestate ad alcuni imputati; la questione della corretta determinazione della riduzione per il rito abbreviato è stata ritenuta assorbita dal concordato sulla pena quando la Corte ha applicato la sanzione proposta.
legge n. 103/2017, art. 1 comma 56
Ha reintrodotto il concordato in appello (nuovo art. 599-bis c.p.p.); tale riforma limita la cognizione del giudice di secondo grado rispetto ai motivi rinunciati dall'imputato.
Massime di principio
- La proposizione o l'accoglimento del concordato sulla pena in appello implica, di regola, la rinuncia alle censure non riproposte: il giudice non deve motivare sulle questioni oggetto di rinuncia e non è possibile rimetterle in discussione in Cassazione.
- Se l'imputato chiede l'applicazione della pena concordata e accetta i calcoli che la determinano, le contestazioni sulla legittimità di quei calcoli sono in genere assorbite dal concordato salvo che emergano palesi errori di calcolo o di legge non coperti dall'accordo.
- Le doglianze nuove non sollevate in appello possono essere ritenute inammissibili in Cassazione se il quadro processuale è stato definito dal concordato; occorre sollevare per tempo le questioni rilevanti.
- La dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso comportano la condanna alle spese e possono comportare sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende) se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- La reintroduzione del concordato in appello limita la possibilità per il giudice di secondo grado di riesaminare completa mente le circostanze aggravanti o cause di esclusione già oggetto di rinuncia da parte dell'imputato.
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