Sentenza n. 2001/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della Carta Docente e l’accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1407/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all’emissione in favore delle ricorrenti della Carta Docente e all’assegnazione degli importi di € 1.500,00, € 2.000,00 ed € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, da spendere secondo le finalità previste dalla legge. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto, nonostante la notificazione del giudicato a mezzo PEC. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo al Ministero. Ha pertanto accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato, comprensive di interessi e rivalutazione secondo quanto stabilito dal titolo. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà svolgere il munus obbligatorio e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, mediante l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il TAR ha ritenuto applicabile per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, quanto all’assenza di compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione obbligata è ritenuta applicabile analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua le forme e le finalità di utilizzo della Carta Docente riconosciuta dal giudicato civile.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo esecutivo per la determinazione di interessi e rivalutazione decorrenti dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine per l’adempimento di una condanna pecuniaria consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione della pronuncia entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, individuandolo anche in un dirigente o funzionario appartenente alla stessa amministrazione obbligata, purché dotato delle necessarie competenze.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né precluso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La regola per cui il commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente non riceve un compenso autonomo, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta nominato in un giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
Come è indicizzato
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