Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2001/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della Carta Docente e l’accredito delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1407/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all’emissione in favore delle ricorrenti della Carta Docente e all’assegnazione degli importi di € 1.500,00, € 2.000,00 ed € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, da spendere secondo le finalità previste dalla legge. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto, nonostante la notificazione del giudicato a mezzo PEC. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo al Ministero. Ha pertanto accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato, comprensive di interessi e rivalutazione secondo quanto stabilito dal titolo. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà svolgere il munus obbligatorio e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, mediante l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il TAR ha ritenuto applicabile per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, quanto all’assenza di compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione obbligata è ritenuta applicabile analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua le forme e le finalità di utilizzo della Carta Docente riconosciuta dal giudicato civile.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal titolo esecutivo per la determinazione di interessi e rivalutazione decorrenti dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine per l’adempimento di una condanna pecuniaria consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione della pronuncia entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, individuandolo anche in un dirigente o funzionario appartenente alla stessa amministrazione obbligata, purché dotato delle necessarie competenze.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né precluso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La regola per cui il commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente non riceve un compenso autonomo, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge n. 89/2001.
  • Il commissario ad acta nominato in un giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematicoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.