Cassazione Penale, Ordinanza n. 35109/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo sufficiente e puntuale sulla responsabilità dell'imputato, valorizzando le videoriprese e il riconoscimento degli autori del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per rapina e lesioni aggravate. L'unico motivo dedotto riguardava l'omessa motivazione in relazione al gravame sulla responsabilità: secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure difensive. La Cassazione rileva però che il motivo era manifestamente infondato, perché la decisione di merito aveva dato conto dell'identificazione dell'imputato come concorrente nella rapina attraverso le videoriprese acquisite, visionate direttamente dai giudici d'appello, dalle quali risultava l'aggressione alle turiste e la partecipazione dell'imputato, insieme a un correo, all'avvio dell'azione delittuosa.
Norme richiamate
art. 588 c.p.p.
Non è citato espressamente nel testo; il provvedimento segue il regime dell'inammissibilità del ricorso in cassazione con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che denunci un'omessa motivazione sulla responsabilità è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata dia conto in modo specifico delle ragioni dell'affermazione di colpevolezza.
- La motivazione della decisione di merito è sufficiente se indica gli elementi probatori decisivi, anche rappresentati da videoriprese direttamente visionate dal giudice, dai quali emerga l'identificazione dell'imputato quale concorrente nel reato.
- La devoluzione generica e aspecifica in appello non impone al giudice di legittimità di ravvisare un vizio di motivazione, ove la sentenza impugnata abbia comunque affrontato il tema decisivo della responsabilità con argomentazioni non illogiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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