Cassazione Penale, Sentenza n. 47673/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari) per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) e detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente proponeva quattro motivi: (1) vizio di diritto perché manca una struttura stabile e organizzata idonea a integrare il reato associativo; (2) vizio di diritto per mancata applicazione della causa di lieve entità (art. 74, comma 6) e mancata quantificazione della sostanza, essendo le condotte emerse da attività captativa; (3) vizio di motivazione per omissione eccessiva valorizzazione di due trasferte in Calabria attribuite al ruolo di "corriere"; (4) travisamento della prova (intercettazioni) che non proverebbero la qualità di corriere né l'esistenza del sodalizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Sul merito: il primo motivo è infondato perché il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.) sulla base delle intercettazioni e degli accertamenti di polizia giudiziaria, ritenendo esistente un gruppo stabile sul territorio con base logistica e ruoli operativi. Il secondo motivo è privo di interesse: la possibile ricaduta nella fattispecie di lieve entità non inciderebbe sul quadro cautelare e l'art. 74 consente comunque la custodia; inoltre il reato è assistito dalle presunzioni di cui all'art. 275 c.p.p. Il terzo motivo (episodicità delle trasferte e ruolo) non scalfisce la motivazione che ha evidenziato rifornimenti periodici e rapporti stabili con il capo del sodalizio. Il quarto motivo (travisamento delle intercettazioni) è inammissibile per carenza dei requisiti richiesti: il ricorrente si è limitato a trascrizioni parziali non dimostrando la decisività dei presunti elementi contrari. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese di procedimento e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
art. 74, comma 1 e comma 6
La Corte ha ritenuto che per il reato di associazione per il narcotraffico sia sufficiente una struttura minima, anche rudimentale, purché idonea a realizzare una serie indeterminata di episodi di spaccio; inoltre la possibile applicazione della causa di lieve entità non esclude di per sé la misura cautelare.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Usato per qualificare la detenzione ai fini di cessione contestata; riconosciuta insieme all'associazione nella contestazione provvisoria.
Codice di procedura penale, art. 309
Regola il riesame delle misure cautelari: il Tribunale del riesame ha confermato la misura sulla base degli elementi indiziari raccolti.
Codice di procedura penale, art. 273
Definisce la gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto che tale grado fosse raggiunto alla luce delle intercettazioni e dell'attività di polizia giudiziaria.
Codice di procedura penale, art. 275
Rilevata la presenza delle presunzioni relative che rafforzano il quadro indiziario a carico del reo rispetto alle accuse di traffico di stupefacenti.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha fissato la somma in 3.000 euro.
Codice di procedura penale, art. 102
Norma richiamata in ordine alla sostituzione dell'avvocato difensore nel procedimento.
Massime di principio
- Per la configurabilità dell'associazione finalizzata al narcotraffico non è necessaria una struttura complessa: basta una organizzazione minima stabile capace di produrre più episodi di spaccio.
- Il ruolo specifico di ciascun partecipante non deve essere dimostrato nei dettagli: il contributo periodico e consapevole (es. rifornimenti ricorrenti, intermediazione con fornitori) può integrare la partecipazione associativa.
- Le contestazioni basate su presunta episodicità di singole condotte trovano difficile accoglimento se esistono elementi che fanno emergere ripetitività e stabilità dell'attività criminale.
- Le impugnazioni per travisamento della prova richiedono che il ricorrente indichi puntualmente gli atti, il dato probatorio incompatibile con la decisione, e fornisca prova della loro fondatezza; semplici trascrizioni parziali o richiamo generico alle intercettazioni sono inidonei.
- La riclassificazione del reato (es. fatto di lieve entità) non elimina automaticamente la possibilità della misura cautelare se la norma e le presunzioni legislative consentono la custodia.
- Ricorsi generici o non focalizzati sui profili decisivi della motivazione del giudice di merito sono esposti al rigetto per inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
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