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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20245/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava il trattamento sanzionatorio deciso dalla Corte d'appello: (I) irrogazione di una multa di euro 1.200, ritenuta superiore al massimo edittale del reato di furto semplice (euro 516) come riqualificato; (II) difformità tra motivazione e dispositivo circa l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. (affermata in motivazione ma non trascritta nel dispositivo); (III) errata determinazione della pena detentiva dopo l'esclusione dell'aggravante e della recidiva; (IV) vizio di motivazione in relazione al notevole scostamento dalla pena minima edittale senza adeguata spiegazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al trattamento sanzionatorio: ha rilevato l'illegalità della multa irrogata e la carenza/mancata motivazione rispetto allo scostamento dalla pena minima nonché la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo sull'aggravante di cui all'art. 625, n. 2. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. La declaratoria di responsabilità per il furto (fatto del 14.11.2015) è stata confermata nella parte restante.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 2, cod. pen.

    La Corte ha rilevato una contraddittorietà: la circostanza aggravante è richiamata in motivazione ma non inserita nel dispositivo, situazione che rende necessario un chiarimento/integrazione da parte del giudice adito in sede di rinvio

  • art. 624, cod. pen. (furto semplice)

    La norma delimita la fattispecie di furto semplice e i relativi limiti edittali; la Corte ha ritenuto che la multa di 1.200 euro eccede il massimo edittale applicabile alla fattispecie così riqualificata (massimo indicato in sentenza pari a euro 516), determinando l'illegittimità della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Se il giudice esclude aggravanti o la recidiva deve esplicitare in dispositivo quanto affermato in motivazione: ogni discrepanza motivazionale tra motivazione e dispositivo può rendere la statuizione sul trattamento sanzionatorio annullabile.
  • Le sanzioni pecuniarie non possono eccedere i limiti edittali previsti per la fattispecie come concretamente qualificata; l'applicazione di una multa superiore è illegittima.
  • Quando la pena detentiva si discosta in misura significativa dal minimo edittale il giudice è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni dello scostamento, soprattutto se sono state escluse aggravanti o recidiva che avrebbero potuto giustificare l'aumento.
  • In presenza di vizi sulla determinazione della pena (contraddittorietà motivazionale o illegittimità formale della sanzione) la Cassazione può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio sul solo punto, lasciando impregiudicata la declaratoria di responsabilità sostanziale.
  • Difese e pubblica accusa devono porre attenzione a coerenza tra motivazione e dispositivo: ogni elemento qualificante o aggravante rilevante ai fini della pena deve risultare chiaramente nel dispositivo per evitare impugnazioni efficaci.

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