Sentenza del 03/03/2020 n. 1247 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Accertamento Ici - Soggetto contribuente - Opposizione giudiziale - Rendita catastale - Modalità determinazione - Avvenuta contestazione - Agenzia Entrate - Mancata evocazione giudizio - Rileva - Ente locale impositore - Carenza legittimazione passiva - Sussiste - Validità rapporto processuale - Esclusione - Inammissibilità ricorso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell'ente locale rispetto alla contestazione sulla rendita catastale. Di conseguenza il rapporto processuale non è valido e non si è pronunciato nel merito sulla rendita.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava le modalità di determinazione della rendita catastale usata per l'accertamento ICI, ma non ha chiamato in giudizio l'Agenzia delle Entrate (ente competente in materia catastale).
Norme richiamate
d.P.R. 546/1992
L'art. 10 è stato interpretato nel senso che, quando la controversia riguarda questioni di competenza catastale (es. determinazione della rendita), il soggetto competente deve essere chiamato in causa; l'ente locale che ha emesso l'accertamento non ha legittimazione passiva a decidere su tale profilo se il terzo competente non è evocato.
Massime di principio
- Se si contesta la determinazione della rendita catastale occorre includere in giudizio l'Agenzia delle Entrate/ufficio catastale come parte necessaria; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore.
- Prima di instaurare il giudizio tributario verificare quale sia l'ente competente per la materia specifica (es. catasto) e provvedere alla chiamata in causa o alla impugnazione del provvedimento adottato dall'ente competente.
- L'assenza del soggetto materialmente competente alla determinazione della rendita determina, di norma, invalidità del rapporto processuale sull'aspetto catastale e impedisce la pronuncia sul merito di tale questione.
- Se si è già introdotto il giudizio senza evocare il terzo competente, valutare la possibile riassunzione o il deposito di un nuovo ricorso con le parti corrette, osservando termini e condizioni processuali previsti dal d.P.R. 546/1992.
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