Sentenza n. 1315/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, consegnato a mani in pari data, con cui la Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta – Compagnia di -OMISSIS- ha irrogato al Ricorrente la sanzione disciplinare di corpo della “CONSEGNA” di giorni 1 (uno); - del provvedimento datato -OMISSIS-, consegnato a mani in data 11 ottobre 2025, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal -OMISSIS- avverso la predetta sanzione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, l’atto di avvio del procedimento disciplinare prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di corpo della consegna per un giorno e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione della consegna di un giorno, irrogata per avere effettuato un'interrogazione della banca dati SDI per ragioni ritenute estranee al quadro normativo di riferimento e in un orario formalmente coincidente con altro servizio esterno, nonché il rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto: violazione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6, d.P.R. 90/2010; tardività dell'avvio del procedimento rispetto alla conoscenza dell'infrazione, in violazione dell'art. 1398 d.lgs. 66/2010; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell'art. 55 c.p.p. e sviamento, sostenendo che l'accesso alla banca dati fosse funzionale all'esercizio delle funzioni di difensore militare in un procedimento disciplinare e che la discrasia con il memoriale di servizio, pari a dodici minuti, fosse irrilevante e regolarizzabile; violazione della proporzionalità della sanzione, ritenuta eccessivamente afflittiva; lesione del diritto di difesa per mancata o tardiva ostensione degli atti posti a fondamento della contestazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. Il primo motivo è stato respinto perché le richieste di documentazione e i termini a difesa concessi dall'amministrazione determinano parentesi procedimentali non computabili nel termine di conclusione, sicché il termine non risultava superato. Il ricorrente aveva inoltre accettato lo slittamento della scadenza al 5 settembre 2025. Il giudice ha ritenuto irrilevante stabilire se il termine fosse perentorio o ordinatorio e ha escluso che rilevasse un'eventuale colpa del destinatario, poiché la sospensione o dilazione era funzionale proprio alla garanzia della difesa. Il secondo motivo è stato respinto: l'espressione "senza ritardo" dell'art. 1398 d.lgs. 66/2010 impone una ragionevole prontezza, da valutare in rapporto alla gravità dell'infrazione e alla complessità degli accertamenti, non un'immediatezza assoluta. Il decorso di circa sette mesi non è stato ritenuto di per sé lesivo e il ricorrente non ha allegato un concreto pregiudizio difensivo. Il terzo motivo è stato respinto perché non risultava che l'interrogazione SDI fosse funzionale alla difesa dell'altro militare; inoltre, anche ipotizzando l'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, l'accesso richiedeva uno specifico regime autorizzatorio previsto dalla disciplina regolamentare, che non risultava attivato. La possibilità di correggere il memoriale di servizio non escludeva la rilevanza disciplinare della sua compilazione difforme dai servizi effettivamente prestati. Il quarto motivo è stato respinto: l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dell'infrazione e nella scelta della sanzione, sindacabile solo in presenza di travisamento, illogicità o manifesta irrazionalità. La motivazione sulla gravità della condotta e sul pregiudizio al rapporto fiduciario è stata ritenuta adeguata; la consegna era stata comunque applicata nella misura minima, valorizzando l'assenza di precedenti disciplinari recenti e di intento di arricchimento. Il quinto motivo è stato respinto perché il ricorrente era stato posto in condizione di difendersi mediante la concessione di termini a difesa; eventuali omissioni nell'accesso avrebbero dovuto essere contestate con autonomo ricorso ex art. 116 c.p.a., mentre le doglianze erano comunque generiche e prive dell'indicazione di concreti impedimenti difensivi. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1046 d.P.R. 90/2010
termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare
Le richieste di documentazione e i termini a difesa concessi all'incolpato determinano parentesi procedimentali non computabili nel termine; la relativa dilazione è funzionale alla garanzia del diritto di difesa.
art. 1398 d.lgs. 66/2010
il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo (…) a) dalla conoscenza dell'infrazione
La clausola impone una ragionevole prontezza nella contestazione, da valutare considerando la gravità della violazione e la complessità degli accertamenti, non un avvio necessariamente immediato.
art. 9 l. 121/1981
Costituisce la base normativa della disciplina regolamentare relativa all'accesso alla banca dati in uso alle forze di polizia.
art. 9 d.P.R. 378/1982
Prevede uno specifico regime autorizzatorio per l'accesso al sistema informativo; nel caso concreto tale autorizzazione non risultava attivata.
art. 116 c.p.a.
Le contestazioni relative alla mancata o incompleta ostensione degli atti devono essere proposte mediante autonomo rito sull'accesso.
art. 24 Costituzione
Il diritto di difesa non è stato ritenuto leso, poiché l'amministrazione aveva concesso termini a difesa e il ricorrente non aveva dimostrato impedimenti concreti.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, le parentesi procedimentali determinate dalle richieste di documentazione e dai termini a difesa concessi all'incolpato non si computano nel termine per la conclusione del procedimento, quando siano funzionali all'effettivo esercizio del diritto di difesa; è irrilevante, a tal fine, la colpevolezza o non colpevolezza dell'incolpato nel formulare tali richieste.
- La clausola secondo cui il procedimento disciplinare deve essere instaurato "senza ritardo" non impone l'immediatezza assoluta della contestazione, ma richiede una ragionevole prontezza da valutare in concreto considerando la gravità dell'infrazione, la complessità degli accertamenti e l'eventuale pregiudizio effettivamente arrecato alla difesa.
- L'accesso a una banca dati delle forze di polizia non è legittimo per il solo fatto che l'operatore rivesta la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria: quando la disciplina regolamentare prevede uno specifico regime autorizzatorio, questo deve essere previamente attivato anche se l'accesso è asseritamente compiuto nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria.
- La discrezionalità dell'amministrazione militare nella valutazione della gravità dell'illecito disciplinare e nella scelta della sanzione è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di travisamento dei fatti, illogicità, incoerenza o manifesta irrazionalità; non può essere sostituita dalla diversa valutazione del giudice.
- La contestazione della mancata o tardiva ostensione di documenti nel procedimento amministrativo deve essere proposta mediante l'autonomo rito sull'accesso, mentre nel giudizio di annullamento la deduzione della lesione del diritto di difesa deve indicare concreti impedimenti derivati dalla condotta dell'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →