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Sentenza

Sentenza n. 5386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (sezione prima), n. 420 del 10 giugno 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva annullato la sanzione disciplinare della consegna di tre giorni e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza del TAR Liguria, che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata a un maresciallo capo dell'Arma dei carabinieri per avere omesso di fornire la documentazione prevista per l'esecuzione di un servizio di pattuglia. L'appello deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 725, comma 1, del d.P.R. 90/2010, sostenendo l'erroneità della ricostruzione del TAR in ordine ai doveri del superiore in ambito militare. Il TAR aveva fondato l'annullamento su più autonome rationes decidendi: da un lato, l'insussistenza dell'illecito disciplinare in astratto, ritenendo che la mancata consegna dell'ordine di servizio non fosse qualificabile come illecito; dall'altro, comunque, la carenza della prova della commissione dell'illecito, alla luce delle versioni dei militari coinvolti. Il Ministero ha censurato soltanto la prima ratio, senza contestare l'autonoma statuizione relativa all'insufficienza della prova dell'illecito disciplinare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile. La sentenza di primo grado era sorretta da una pluralità di ragioni autonome, ciascuna astrattamente idonea, da sola, a sostenere il dispositivo di annullamento. L'appellante si è limitato a contestare l'erroneità della motivazione relativa alla qualificazione giuridica della condotta e non ha impugnato il capo autonomo con cui il TAR aveva ritenuto non provata la commissione dell'illecito disciplinare. L'omessa censura di una ratio decidendi autonoma rendeva quindi l'appello inidoneo a conseguire la riforma della sentenza, determinandone l'inammissibilità. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 725, comma 1, d.P.R. 90/2010

    La disposizione è stata richiamata nell'appello in relazione ai doveri del superiore in ambito militare, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito applicativo, avendo dichiarato l'appello inammissibile.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione all'onere dell'appellato di riproporre espressamente le censure non esaminate in primo grado; il giudizio si è tuttavia definito per l'inammissibilità dell'appello, senza decisione su tali profili.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per l'invito rivolto dal collegio all'appellante a dedurre sull'eventuale inammissibilità dell'appello per omessa impugnazione di un capo autonomo della sentenza.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Applicato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado è sorretta da più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sostenere il dispositivo, l'appello deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende il gravame inammissibile, perché l'eventuale accoglimento delle censure rivolte alle altre non potrebbe comunque determinare la riforma della decisione.
  • L'appello non è ammissibile se si limita a contestare una qualificazione giuridica della condotta o una specifica motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con l'autonoma statuizione concernente la mancata prova dei fatti costitutivi dell'illecito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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