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Ordinanza

Ordinanza n. 166/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale BT n. 370 del 9 marzo 2026, notificata in data 11 marzo 2026, avente ad oggetto “Procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del codice degli appalti per la fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alle sale operatorie e ai day service dei presidi PTA dell’ASL BT” (di seguito “Procedura Aperta”), nella parte in cui ha aggiudicato il Lotto n. 4 (fornitura di tre colonne laparoscopiche per chirurgia da destinare alle sale operatorie dell’ASL BT, per un importo pari a €. 451.920,00), CIG: B7C3CB54BA, ad AM-NEXT s.r.l. - inoltre del verbale di gara conclusivo del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di AM-NEXT e ogni altro atto del relativo sub-procedimento (pagg. 20 – 21 del doc. 3 composito); - di tutti i verbali della commissione giudicatrice nelle parti di interesse relative alla valutazione delle offerte tecniche afferenti alla procedura aperta, Lotto n. 4, nonché alla formazione della graduatoria finale e alla proposta di aggiudicazione; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; - infine, per l’accertamento dell’inefficacia del contratto che nelle more sia stipulato, con espressa dichiarazione di disponibilità della ricorrente al subentro.

Giustizia amministrativa202600613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 4 della procedura aperta per la fornitura di tre colonne laparoscopiche ad AM-NEXT s.r.l., nonché gli atti della verifica di anomalia e della valutazione delle offerte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto n. 4, avente a oggetto la fornitura di tre colonne laparoscopiche per le sale operatorie dell’ASL BT, chiedendone la sospensione cautelare e domandando altresì l’accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con dichiarazione di disponibilità al subentro. Con il primo motivo ha dedotto otto difformità dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alle specifiche tecniche richieste dal capitolato, sostenendo che tali difformità non fossero suscettibili di equivalenza funzionale. Con il terzo motivo ha contestato l’irrazionalità della valutazione tecnica, evidenziando che, nonostante le difformità denunciate, all’offerta dell’aggiudicataria fossero stati attribuiti soltanto tre punti in meno rispetto alla propria. L’ASL BT ha sostenuto in via difensiva la conformità dell’offerta al capitolato e ha qualificato le criticità come meramente interpretative, senza tuttavia depositare una relazione tecnica o altra documentazione specialistica a sostegno delle proprie deduzioni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha rilevato che il disciplinare imponeva, a pena di esclusione, il rispetto delle caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza, e che il capitolato richiedeva all’offerente di dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato l’equivalenza delle soluzioni proposte rispetto alle specifiche tecniche. Dagli atti depositati non emergeva una sicura equivalenza dei prodotti offerti dall’aggiudicataria. Inoltre, l’amministrazione non aveva depositato gli atti richiamati dall’art. 46, comma 2, c.p.a. e si era limitata ad affermazioni difensive non supportate da un approfondimento tecnico qualificato. Il giudice ha quindi ritenuto meritevoli di ulteriore esame le censure relative alla conformità tecnica dell’offerta e alla razionalità della relativa valutazione, riservando ogni approfondimento alla fase di merito, caratterizzata da particolare complessità tecnica. È stata fissata l’udienza pubblica del 25 novembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara è stata qualificata come procedura aperta ai sensi dell’articolo indicato nell’atto impugnato; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 17 del disciplinare di gara

    L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza

    Il rispetto delle caratteristiche minime e la dimostrazione dell’equivalenza delle soluzioni offerte costituiscono condizioni rilevanti per la conformità dell’offerta tecnica.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha rilevato che l’amministrazione non aveva depositato gli atti richiamati dalla disposizione, circostanza considerata nella valutazione cautelare della consistenza delle difese dell’amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il testo non esplicita ulteriori criteri interpretativi.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis impone il rispetto di caratteristiche tecniche minime, prevedendo al contempo il principio di equivalenza, l’offerente deve dimostrare con mezzi appropriati che la soluzione proposta assicura prestazioni equivalenti a quelle richieste; la mera affermazione di conformità non è sufficiente se sono contestate specifiche difformità tecniche.
  • In presenza di contestazioni tecniche puntuali sull’offerta dell’aggiudicatario, la stazione appaltante non può fondare adeguatamente la propria difesa su una generica dichiarazione di conformità, ma deve fornire un riscontro tecnico documentato e qualificato, anche mediante una relazione dell’amministrazione.
  • La mancata disponibilità, nella fase cautelare, di una prova sicura dell’equivalenza tecnica dell’offerta e di adeguati atti istruttori dell’amministrazione può integrare il fumus boni iuris necessario per sospendere l’aggiudicazione, ferma la necessità di un approfondimento nella fase di merito.
  • La valutazione tecnica della commissione può essere cautelarmente sospesa quando l’entità delle difformità contestate appare potenzialmente non coerente con il limitato scarto di punteggio attribuito all’offerta dell’aggiudicatario, imponendo un approfondimento sulla razionalità e attendibilità della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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