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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24369/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela rispetto al reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo che il pubblico ministero, nell'udienza del 22 novembre 2023, aveva legittimamente effettuato ai sensi dell'art. 517 c.p.p. la contestazione suppletiva dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. (destinazione dell'energia al pubblico servizio), circostanza che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio e avrebbe reso irrilevante l'asserita tardività rispetto al termine fissato dall'art. 85 d.lgs. n.150/2022 per la querela.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Pur richiamando il principio per cui l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. è di natura valutativa e deve essere esposta in modo esplicito nell'imputazione, ha però ritenuto valida la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero in udienza ai sensi dell'art. 517 c.p.p., sicché la modificazione dell'imputazione doveva essere presa in considerazione dal giudice. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa per nuovo giudizio: la Corte ha inoltre rilevato la nullità derivante dalla mancata notifica del verbale dell'udienza all'imputato non presente, omissione che avrebbe comportato annullamento in sede d'appello.

Norme richiamate

  • art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022

    Fissava termini per la proposizione della querela dopo la modifica della procedibilità; la Corte valuta che, quando per ragioni processuali il PM non poteva tempestivamente adeguare l'imputazione, la contestazione suppletiva successiva non può essere considerata inutilizzabile per effetto della sopravvenuta causa di improcedibilità

  • art. 517 c.p.p.

    Consente al pubblico ministero la contestazione suppletiva in udienza; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva operata dal PM e ha affermato che il giudice deve darne conto e valutarne gli effetti, anche in termini di procedibilità d'ufficio

  • art. 625 comma 1 n. 7 c.p.

    Aggravante relativa alla destinazione della cosa sottratta al pubblico servizio; la Corte conferma che si tratta di una circostanza valutativa che richiede esposizione esplicita nell'imputazione, ma che può essere oggetto di contestazione suppletiva valida durante il processo

  • art. 624 comma 3 c.p. (nella versione modificata dal d.lgs. n.150/2022)

    La modifica normativa ha inciso sul regime di procedibilità del furto; la Corte osserva che, in ragione della novella, la sussistenza dell'aggravante poteva mantenere la procedibilità d'ufficio, motivo per cui la contestazione suppletiva acquisisce rilievo

  • art. 129 c.p.p.

    Riferito alla pronuncia di proscioglimento; la Corte sottolinea che una sentenza di proscioglimento per carenza della condizione di procedibilità che non valorizzi una contestazione suppletiva idonea è affetta da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio

Massime di principio

  • Se l'aggravante è di natura valutativa (es. destinazione della cosa al pubblico servizio) deve essere esposta esplicitamente nell'imputazione, ma resta possibile la sua introduzione nel corso del processo mediante contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p.
  • La contestazione suppletiva effettuata legittimamente dal pubblico ministero in udienza può trasformare la procedibilità del reato da a querela a d'ufficio; il giudice deve valutare tale contestazione e le sopravvenienze istruttorie prima di pronunciare proscioglimenti per difetto di querela.
  • Nei casi in cui la riforma processuale abbia creato una sopravvenuta causa di improcedibilità, l'assenza di attività processuale imputabile a rinvii o calendarizzazioni non esclude la rilevanza della contestazione suppletiva successiva, per rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
  • La mancata notifica all'imputato del verbale dell'udienza in cui è intervenuta la contestazione suppletiva determina una nullità che il giudice d'appello può rilevare e che può comportare l'annullamento della sentenza di proscioglimento.
  • In situazioni analoghe il giudice deve assicurare il contraddittorio: se il PM propone una modificazione dell'imputazione in grado di incidere sulla procedibilità, occorre consentire alle parti di prendere posizione e, se necessario, acquisire elementi istruttori sulla plausibilità dell'aggravante contestata.

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