Cassazione Civile, Ordinanza n. 10891/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, notificato nel 2013, lamentando inizialmente la violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 per emissione dell'atto prima del termine previsto. Il primo ricorso era stato rigettato dalla CTP di Modena nel 2014. Successivamente il medesimo contribuente aveva proposto un nuovo ricorso contro lo stesso avviso, sostenendo che l'atto fosse radicalmente nullo per violazione del contraddittorio e che, proprio per tale nullità, non operassero né la definitività dell'accertamento né la preclusione derivante dal precedente giudicato. La CTP aveva dichiarato inammissibile il nuovo ricorso, la CTR aveva confermato, e la Cassazione, con ordinanza n. 25582/2022, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ritenendo che il giudicato formatosi sulla prima sentenza rendesse definitivo l'avviso e impedisse una nuova impugnazione. Con il presente ricorso per revocazione il contribuente deduceva due errori di fatto: (i) la supposizione dell'esistenza della definitività dell'accertamento per effetto del giudicato, che egli assumeva esclusa dal carattere di nullità dell'atto; (ii) la supposizione dell'inesistenza del nuovo ricorso, che invece era stato effettivamente proposto come impugnazione autonoma per nullità radicale. La Corte ha però ritenuto che le doglianze non denunciassero un errore revocatorio, ma contestassero l'interpretazione giuridica degli effetti del giudicato e della qualificazione del vizio dell'atto, dunque un errore di diritto o di giudizio non deducibile con revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che i motivi dedotti non integravano errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., perché il ricorrente non contestava una svista percettiva su fatti storici incontestati, ma la valutazione giuridica compiuta nella precedente ordinanza circa l'efficacia preclusiva del giudicato e la non reiterabilità dell'impugnazione dello stesso avviso di accertamento. In particolare, la censura sulla pretesa nullità radicale dell'atto e sull'inapplicabilità del giudicato si risolveva nella critica all'interpretazione data dalla Corte agli effetti della precedente sentenza, materia estranea al rimedio revocatorio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti tassativi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio consiste nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa, o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
È richiamato come norma posta a fondamento dell'originaria doglianza del contribuente sulla tempestività dell'avviso di accertamento e sul contraddittorio endoprocedimentale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 14 l. n. 15 del 2005
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità dell'art. 21-septies l. n. 241 del 1990 anche agli atti delle agenzie fiscali
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
È invocato dal ricorrente per qualificare come nullità il provvedimento amministrativo adottato in violazione del contraddittorio
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva su un fatto storico incontroverso, non quando si contesti l'interpretazione giuridica dei fatti o l'applicazione di norme di diritto.
- La revocazione della sentenza di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. non può essere utilizzata per censurare errori di diritto sostanziale o processuale, né errori di giudizio o di valutazione, anche se attinenti alla lettura degli atti processuali.
- Non integra errore di fatto la contestazione dell'esistenza o degli effetti di un giudicato, poiché il giudicato costituisce regola del caso concreto e la sua erronea considerazione attiene a un errore di diritto, non a una mera svista percettiva.
- Perché sia ammissibile la revocazione, il fatto erroneamente supposto o negato deve essere decisivo, obiettivamente ed immediatamente percepibile dagli atti, e non deve costituire un punto controverso sul quale la Corte si sia già pronunciata.
- La deduzione della nullità dell'atto e dell'inidoneità del giudicato a precludere una nuova impugnazione dello stesso provvedimento non configura errore di fatto revocatorio, ma una diversa lettura giuridica della preclusione processuale.
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