Cassazione Penale, Sentenza n. 23033/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per concorso, quale extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in danno della societa' "Caffetteria San Gennaro s.a.s.". I motivi di ricorso erano: (1) censura di illogicità e travisamento della prova per presunta difforme valutazione delle emergenze istruttorie fra primo grado e appello, con particolare riguardo al valore delle dichiarazioni testimoniali e della consulenza di parte prodotta dalla SCUOTTO; (2) doglianza per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello mediante l'esame della teste Imperiale Giovanna, che avrebbe potuto chiarire l'eventuale pagamento del corrispettivo della cessione; (3) contestazione del mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del danno (art. 219, comma 3, legge fallimentare) in relazione al valore degli arredi, merci e avviamento ceduti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi: (i) la Corte d'Appello non ha contraddetto le valutazioni di merito ma ha confermato l'inidoneità probatoria della consulenza di parte e ha motivato la condanna sulla base di elementi convergenti (rapporti di parentela con gli amministratori della fallita, prosecuzione dell'attività negli stessi locali con la stessa insegna e mancata prova del pagamento di €11.132,00 per la cessione); (ii) la rinnovazione dell'istruttoria in appello è legittima solo se l'acquisizione richiesta è decisiva o elimina incertezze e, nel caso concreto, le dichiarazioni della teste avrebbero avuto efficacia probatoria insufficiente in assenza di documenti probanti (fatture originali, contratti, scritture contabili); (iii) la circostanza attenuante della particolare tenuità del danno è stata correttamente esclusa perché i beni ceduti, per eterogeneità e per funzione, potevano garantire la continuità dell'attività e incidere in modo non tenue sulla massa attiva. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma invocata come parametro per valutare la motivazione dei motivi di cassazione: la Corte l'ha applicata per ritenere i motivi manifestamente infondati quando non vi è illogicità manifesta nella valutazione probatoria dei giudici di merito.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: la Corte ha ricordato che la rinnovazione è ammessa solo se l'acquisizione è decisiva o elimina incertezze degli atti già raccolti.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità manifesta, la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di €3.000,00.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Disciplina l'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale: la Corte ha interpretato che essa va valutata sul decremento globale della massa attiva e ha ritenuto che i beni ceduti non costituissero un danno di tenue entità.
art. 110 cod. pen.
Principio sul concorso di persone nel reato: richiamato in relazione alla posizione della ricorrente quale concorrente extraneus.
normativa sulla bancarotta fraudolenta (riferimenti alla legge fallimentare: art. 216 e altre disposizioni)
La sentenza applica i principi della legge fallimentare secondo i quali la cessione gratuita o fittizia dei beni aziendali, che determini il depauperamento della società e pregiudichi i creditori, integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale.
Massime di principio
- In ricorsi per cassazione che impugnano la valutazione probatoria dei giudici di merito, occorre dimostrare l'esistenza di un vizio logico-manifesto: mere divergenze di valutazione non sono sufficienti a determinare l'accoglimento.
- La prova dell'avvenuto pagamento per la cessione di azienda o di beni aziendali grava sull'acquirente che allega il corrispettivo; documenti fotocopiati, non sottoscritti o privi di data/timbro hanno valore probatorio limitato o nullo.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (esame di testi non precedentemente escussi) è consentita solo se le dichiarazioni richieste risultano decisive per risolvere incertezze significative degli atti; se la prova documentale decisiva manca, la rinnovazione può essere rigettata.
- Per il concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta è sufficiente la consapevolezza che la propria condotta contribuisce volontariamente al depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori; tale consapevolezza può desumersi da circostanze (natura/entità dell'operazione, prosecuzione dell'attività, rapporti familiari con gli amministratori, assenza di pagamento).
- L'attenuante della particolare tenuità del danno va valutata in relazione alla diminuzione complessiva della massa attiva: anche cessioni di beni che consentono la continuità dell'attività possono determinare un danno non tenue.
- Rapporti di parentela, l'utilizzo della stessa insegna/locali e la prosecuzione dell'attività della fallita da parte del soggetto subentrante sono elementi che, se non contrastati da prove documentali robuste, contribuiscono a fondare l'ipotesi di concorso nell'illegittimo depauperamento.
- In sede di cassazione è rischioso fondare il ricorso su valutazioni alternative della prova senza indicare profili di illegittimità giuridica o di manifesta illogicità della motivazione: ciò può determinare la dichiarazione di inammissibilità e l'imposizione di sanzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22678/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22679/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22680/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22682/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →