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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 22446 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate notificò a (XXXXX) s.r.l. avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 ritenendo le scritture contabili inattendibili e rettificando il reddito mediante la ritenuta esistenza di ricavi occulti (utilizzati per pagamenti ai fornitori) e contestando la deducibilità/validità di costi risultanti da fatture emesse nel 2002 e nel 2005 ritenute inesistenti (per cancellazione dal R.I. di un fornitore nel 2002 e per l'apertura partita IVA di un altro fornitore il 1 dicembre 2005). La società impugnò sostenendo che l'immobile era stato concesso in locazione e che i lavori fatturati erano stati effettivamente eseguiti e pagati (anche tramite soci) e che non erano emersi altri ricavi oltre i canoni; sostenne inoltre la genuinità delle fatture e dei pagamenti.

La decisione

La CTP rigettò il ricorso e la CTR confermò il rigetto. La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso relativo alla nullità per difetto di motivazione: ha ritenuto che la CTR non abbia svolto il pieno riesame demandatole (in particolare non ha valutato le prove fornite dalla società né chiarito se le operazioni fossero oggettivamente o soggettivamente inesistenti) e si sia limitata a motivare per relationem recependo la decisione di primo grado. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione, con condanna alle spese di questo giudizio di legittimità; gli altri motivi sono stati assorbiti e dovranno essere riesaminati dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui le nullità della sentenza, che non comportano la rimessione al primo giudice (cfr. art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), si convertono in motivi di impugnazione e permettono al giudice d'appello di riesaminare integralmente il merito.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamata per spiegare il regime delle nullità della sentenza che non determinano rimessione al primo giudice; il vizio di motivazione denunciato in appello investiva la CTR del pieno riesame del merito.

Massime di principio

  • La mera inattendibilità formale della contabilità è idonea a fondare una presunzione semplice di ricavi occulti, ma tale presunzione può essere superata da idonea prova contraria fornita dal contribuente (documenti di pagamento, contratti, prova dell'operatività dei lavori, ecc.).
  • In tema di fatture contestate come inesistenti è essenziale distinguere tra inesistenza oggettiva (l'operazione non è mai avvenuta) e inesistenza soggettiva (il soggetto emittente non era abilitato/registrato); le conseguenze fiscali (deducibilità dei costi, detraibilità IVA, onere della prova) variano a seconda della fattispecie e devono essere valutate specificamente.
  • L'appello in materia tributaria, quando investito di vizio di motivazione del primo grado, impone al giudice d'appello un pieno riesame del merito e degli elementi probatori; il giudice d'appello non può limitarsi a recepire per relationem la motivazione del primo giudice senza un autonomo e comprensibile percorso argomentativo.
  • La motivazione della decisione giudiziaria deve essere completa e intellegibile: una motivazione carente determina la cassazione e il rinvio per un nuovo esame; quindi il contribuente deve sempre contestare la sufficienza della motivazione quando questa risulti generica o non confronti le prove offerte.
  • In situazioni analoghe è opportuno raccogliere e conservare prove documentali dirette dei pagamenti (bonifici, estratti conto, quietanze), contratti di locazione o appalto, dichiarazioni dei fornitori, certificazioni dei lavori svolti e ogni elemento che possa provare la realtà economica delle operazioni per contrastare la presunzione fiscale.

Testo integrale

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