Cassazione Penale, Sentenza n. 29575/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 10/02/2022 che aveva, dopo aver riqualificato la ricettazione in furto e dichiarato il difetto di querela per quel capo, confermato le condanne di primo grado per i reati disciplinati dall'art. 75 del D.lgs. 159/2011 e dall'art. 256 del D.lgs. 152/2006 e riqualificato un capo in tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizio di determinatezza e illegittimità costituzionale della nozione di "pericolosità sociale" su cui si fonda il D.lgs. 159/2011 (e la conseguente applicazione di misure ex art. 75), con richiamo all'art. 2 del Protocollo addizionale CEDU; (2) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio per il tentativo di furto, contestando l'applicazione di una riduzione di un terzo invece che di una riduzione fino a due terzi senza indicazione dei criteri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto indeducibile perché si limitava a riproporre censure già sollevate e definitivamente disattese in sede di appello con argomentazioni non manifestamente illogiche; il secondo è stato ritenuto generico e infondato, essendo la pena base stata calcolata sul minimo edittale e ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 56 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Protocollo addizionale alla CEDU, art. 2
Il ricorrente ha invocato la violazione del diritto alla libertà di circolazione; la Corte ha però ritenuto la censura indeducibile e non si è pronunciata nel merito su una presunta illegittimità costituzionale o convenzionale della nozione di "pericolosità sociale"
D.lgs. 159/2011, art. 75
La norma è stata invocata come base delle misure contestate; la Corte d'appello aveva fornito argomentazioni ritenute non manifestamente illogiche in merito alla valutazione della pericolosità sociale, e la Cassazione ha ritenuto indeducibile la riproposizione delle stesse censure
D.lgs. 152/2006, art. 256
Reato confermato dalla Corte d'appello e richiamato nella motivazione di condanna; nessuna specifica doglianza di merito accolta in Cassazione
Codice penale, art. 625 n.7
L'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. è stata esclusa dalla Corte d'appello; tale decisione non è stata ritenuta viziata in modo da giustificare la cassazione
Codice penale, art. 56
La Corte d'appello ha applicato la riduzione per il tentativo in misura di un terzo; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata (pena base dal minimo edittale e riduzione di un terzo) e ha dichiarato infondata la censura sul calcolo della riduzione
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamato come norma procedurale per la forma del ricorso e la sintesi dei motivi; il ricorso è stato comunque ritenuto inammissibile per indeducibilità e genericità dei motivi
Massime di principio
- Non è ammissibile in Cassazione riproporre pedissequamente censure già esaminate e rigettate in sede di merito senza confutare specificamente le argomentazioni della corte di appello
- Le questioni di illegittimità normativa o costituzionale (es. indeterminatezza di concetti normativi) devono essere dedotte con argomentazione specifica e collegamento al punto in cui la corte di merito avrebbe errato; altrimenti risultano indeducibili
- Le doglianze sul calcolo della pena devono contenere una precisa indicazione dell'errore nel computo o nella motivazione; affermazioni generiche sulla discrepanza delle riduzioni sono di norma inammissibili
- L'inammissibilità comporta frequentemente la condanna alle spese e, se il ricorso è ritenuto generico, la liquidazione di una somma a titolo di sanzione (Cassa delle Ammende)
- Nel valutare riqualificazioni di capi di imputazione e l'applicazione o esclusione di aggravanti, la Cassazione tende a sindacare la correttezza giuridica e la logicità motivazionale della corte di merito più che rimettere in discussione valutazioni di fatto pacificamente motivate
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