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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29575/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 10/02/2022 che aveva, dopo aver riqualificato la ricettazione in furto e dichiarato il difetto di querela per quel capo, confermato le condanne di primo grado per i reati disciplinati dall'art. 75 del D.lgs. 159/2011 e dall'art. 256 del D.lgs. 152/2006 e riqualificato un capo in tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizio di determinatezza e illegittimità costituzionale della nozione di "pericolosità sociale" su cui si fonda il D.lgs. 159/2011 (e la conseguente applicazione di misure ex art. 75), con richiamo all'art. 2 del Protocollo addizionale CEDU; (2) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio per il tentativo di furto, contestando l'applicazione di una riduzione di un terzo invece che di una riduzione fino a due terzi senza indicazione dei criteri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto indeducibile perché si limitava a riproporre censure già sollevate e definitivamente disattese in sede di appello con argomentazioni non manifestamente illogiche; il secondo è stato ritenuto generico e infondato, essendo la pena base stata calcolata sul minimo edittale e ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 56 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Protocollo addizionale alla CEDU, art. 2

    Il ricorrente ha invocato la violazione del diritto alla libertà di circolazione; la Corte ha però ritenuto la censura indeducibile e non si è pronunciata nel merito su una presunta illegittimità costituzionale o convenzionale della nozione di "pericolosità sociale"

  • D.lgs. 159/2011, art. 75

    La norma è stata invocata come base delle misure contestate; la Corte d'appello aveva fornito argomentazioni ritenute non manifestamente illogiche in merito alla valutazione della pericolosità sociale, e la Cassazione ha ritenuto indeducibile la riproposizione delle stesse censure

  • D.lgs. 152/2006, art. 256

    Reato confermato dalla Corte d'appello e richiamato nella motivazione di condanna; nessuna specifica doglianza di merito accolta in Cassazione

  • Codice penale, art. 625 n.7

    L'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. è stata esclusa dalla Corte d'appello; tale decisione non è stata ritenuta viziata in modo da giustificare la cassazione

  • Codice penale, art. 56

    La Corte d'appello ha applicato la riduzione per il tentativo in misura di un terzo; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata (pena base dal minimo edittale e riduzione di un terzo) e ha dichiarato infondata la censura sul calcolo della riduzione

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamato come norma procedurale per la forma del ricorso e la sintesi dei motivi; il ricorso è stato comunque ritenuto inammissibile per indeducibilità e genericità dei motivi

Massime di principio

  • Non è ammissibile in Cassazione riproporre pedissequamente censure già esaminate e rigettate in sede di merito senza confutare specificamente le argomentazioni della corte di appello
  • Le questioni di illegittimità normativa o costituzionale (es. indeterminatezza di concetti normativi) devono essere dedotte con argomentazione specifica e collegamento al punto in cui la corte di merito avrebbe errato; altrimenti risultano indeducibili
  • Le doglianze sul calcolo della pena devono contenere una precisa indicazione dell'errore nel computo o nella motivazione; affermazioni generiche sulla discrepanza delle riduzioni sono di norma inammissibili
  • L'inammissibilità comporta frequentemente la condanna alle spese e, se il ricorso è ritenuto generico, la liquidazione di una somma a titolo di sanzione (Cassa delle Ammende)
  • Nel valutare riqualificazioni di capi di imputazione e l'applicazione o esclusione di aggravanti, la Cassazione tende a sindacare la correttezza giuridica e la logicità motivazionale della corte di merito più che rimettere in discussione valutazioni di fatto pacificamente motivate

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