Tribunale, Sentenza T-441/20
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 1 June 2022. — Jindal Saw Ltd and Jindal Saw Italia SpA v European Commission. — Subsidies – Imports of tubes and pipes of ductile cast iron originating in India – Compliance with the judgment of the General Court in Case T‑300/16 – Reimposition of a definitive countervailing duty – Non-repayment in full of the initial definitive countervailing duty – Legal basis – Non-retroactivity – Legal certainty – Article 266 TFEU – Proportionality – Right to effective judicial protection – Article 103 of the Union Customs Code – Registration Regulation – Plea of illegality – Admissibility. — Case T-441/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia contro il regolamento che, dopo l’annullamento parziale del dazio compensativo iniziale, ha reimposto il dazio sulle importazioni di tubi e tubazioni in ghisa duttile originarie dell’India. Ha ritenuto legittima la riapertura parziale del procedimento, la reimposizione del dazio dalla data di entrata in vigore del regolamento annullato e la registrazione delle importazioni. Le censure fondate su non-retroattività, certezza del diritto, artt. 264 e 266 TFUE, proporzionalità, tutela giurisdizionale effettiva e codice doganale dell’Unione sono state tutte respinte.
Reimposizione retroattiva di un dazio compensativo definitivo dopo l’annullamento giurisdizionale parziale: compatibilità con non-retroattività, art. 266 TFUE, proporzionalità, tutela giurisdizionale effettiva, codice doganale e potere di registrazione delle importazioni.
La questione giuridica
Se, dopo l’annullamento parziale del regolamento iniziale che imponeva un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi e tubazioni in ghisa duttile originari dell’India, la Commissione potesse: i) riaprire parzialmente il procedimento e reimporre il dazio con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento annullato; ii) ordinare il recupero dei dazi e la restituzione/rimessione della sola eccedenza; iii) fondarsi sulla registrazione delle importazioni per consentire la riscossione retroattiva; iv) e se ciò violasse non-retroattività, certezza del diritto, artt. 264, 266 TFUE, proporzionalità, tutela giurisdizionale effettiva, articolo 103 CDU e articolo 296 TFUE.
Principio di diritto
La Commissione, dopo l’annullamento parziale di un regolamento istitutivo di un dazio compensativo definitivo, può riaprire il procedimento dal punto in cui è stato commesso l’errore e adottare un regolamento sostitutivo che reintroduca il dazio, anche con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento annullato, purché non si tratti di applicarlo a periodi anteriori a tale data e purché siano corretti gli errori individuati dal giudice. La registrazione delle importazioni può essere utilizzata per preservare l’effettività della futura riscossione; l’articolo 103 CDU non impedisce l’adozione del regolamento della Commissione, perché disciplina la notifica del debito da parte delle autorità doganali nazionali. Non vi è violazione degli articoli 264 e 266 TFUE, né del principio di proporzionalità, né dell’articolo 47 della Carta, se il nuovo dazio è significativamente ridotto e la differenza rispetto al dazio originario è oggetto di rimborso o rimessione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE
- Regolamento (CE) n. 597/2009
- Regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 597/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009
- Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009
- Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037
- Regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione)
- Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 104, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/526
Reimposizione di un dazio compensativo definitivo dopo annullamento parziale
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/526, con cui la Commissione ha reimposto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi e tubazioni in ghisa duttile originarie dell’India, in esecuzione della sentenza del Tribunale nel caso T-300/16. La causa si colloca nel settore delle misure di difesa commerciale e affronta il rapporto tra annullamento giurisdizionale, riapertura del procedimento amministrativo, retroattività e riscossione doganale.
Fatti e procedimento precedente
Le ricorrenti producono e commercializzano tubi e tubazioni in ghisa duttile; il prodotto veniva venduto nell’Unione anche tramite società collegate. A seguito di un procedimento antisovvenzioni avviato nel 2015, la Commissione aveva adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387, imponendo un dazio compensativo definitivo. Con sentenza del 10 aprile 2019, nel caso T-300/16, il Tribunale aveva annullato il regolamento iniziale nei limiti in cui riguardava Jindal Saw, rilevando errori nella determinazione del beneficio derivante da restrizioni all’esportazione e nel calcolo del price undercutting, con ricadute sull’accertamento del nesso causale e sull’ammontare del dazio.
Riapertura dell’indagine e registrazione delle importazioni
Dopo la sentenza di annullamento, la Commissione ha pubblicato un avviso di riapertura parziale dell’indagine e ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250, con cui ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto interessato e ha previsto che le autorità doganali nazionali attendessero il nuovo regolamento di reimposizione prima di decidere sulle domande di rimborso o sgravio. Successivamente la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, reimponendo un dazio del 6% con effetto dal 19 marzo 2016, cioè dalla data di entrata in vigore del regolamento iniziale, e prevedendo il rimborso o la rimessione dell’eccedenza rispetto al nuovo importo.
Questioni giuridiche esaminate
Le ricorrenti hanno dedotto sette motivi, incentrati soprattutto su:
- violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni e dei principi di non-retroattività e certezza del diritto;
- violazione degli articoli 264 e 266 TFUE;
- violazione del principio di proporzionalità e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE;
- violazione dell’articolo 47 della Carta e del diritto a un ricorso effettivo;
- violazione dell’articolo 103 del codice doganale dell’Unione e dell’articolo 296 TFUE;
- illegittimità della registrazione delle importazioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni.
Ragionamento del Tribunale su non-retroattività e certezza del diritto
Il Tribunale richiama la propria e la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui, quando un regolamento istitutivo di un dazio compensativo è annullato, la Commissione può riaprire il procedimento dal punto in cui si è verificata l’irregolarità, salvo che il vizio abbia inficiato l’intero procedimento. In tal caso, la Commissione può adottare un atto sostitutivo che reintroduca il dazio, purché questo non si applichi a importazioni sdoganate prima della data di entrata in vigore del regolamento sostitutivo.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che l’annullamento del regolamento iniziale era solo parziale, limitato alla posizione di Jindal Saw, e non travolgeva l’intero procedimento né l’intera analisi sulle sovvenzioni. Il fatto che gli errori fossero stati individuati in una fase “anteriore” della motivazione non impediva la riapertura parziale dell’indagine. La Commissione poteva quindi reimporre il dazio dalla data del regolamento iniziale, senza violare l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni, né i principi di non-retroattività e di certezza del diritto.
Articoli 264 e 266 TFUE
Quanto all’articolo 266 TFUE, il Tribunale rileva che la Commissione ha adottato un regolamento sostitutivo che corregge gli errori individuati dal giudice, riducendo sensibilmente l’aliquota dal 8,7% al 6% e disponendo il rimborso o la rimessione dell’eccedenza già pagata. La sentenza di annullamento non aveva dichiarato illegittima in radice e in ogni caso l’imposizione del dazio, ma solo il suo fondamento e il suo livello in relazione a specifici errori di calcolo.
Quanto all’articolo 264 TFUE, il Tribunale ricorda che la limitazione nel tempo degli effetti dell’annullamento è una facoltà del giudice, non un obbligo. Il mancato uso di tale facoltà non impedisce alla Commissione di adottare un nuovo regolamento che produca effetti dalla data dell’atto annullato, soprattutto se l’annullamento era solo parziale e il nuovo dazio è ricalcolato sulla base di una motivazione diversa.
Proporzionalità
Il Tribunale respinge anche la censura di sproporzione. La Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’esecuzione di una sentenza di annullamento, purché l’atto adottato sia compatibile con il dispositivo e con le ragioni essenziali della sentenza. Nel caso concreto, la reimposizione di un dazio ridotto, accompagnata dal rimborso della differenza rispetto al dazio iniziale, non appare manifestamente inappropriata rispetto all’obiettivo di ripristinare una protezione corretta dell’industria dell’Unione. Il rimborso integrale del dazio originario, richiesto dalle ricorrenti, sarebbe stato meno idoneo a dare esecuzione alla sentenza e avrebbe contrastato con l’esigenza di eliminare il pregiudizio accertato per l’industria dell’Unione.
Tutela giurisdizionale effettiva e articolo 47 della Carta
Secondo il Tribunale, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non impedisce all’istituzione la cui decisione è stata annullata di adottare un nuovo atto lesivo fondato su motivi diversi. Le ricorrenti hanno effettivamente potuto contestare sia il regolamento iniziale, ottenendone l’annullamento parziale, sia il regolamento sostitutivo. La pretesa che il rimedio “più effettivo” sarebbe il rimborso integrale attiene piuttosto a una valutazione di merito sulla legittimità del nuovo regolamento, non a una violazione dell’articolo 47 della Carta. Il Tribunale precisa inoltre che un’azione di annullamento non può essere trasformata in una domanda risarcitoria implicita.
Articolo 103 del codice doganale dell’Unione e motivazione
Le ricorrenti sostenevano che il dazio fosse ormai prescritto, almeno per una parte del periodo, in base al termine triennale dell’articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione. Il Tribunale respinge l’argomento: tale disposizione disciplina la notifica del debito da parte delle autorità doganali nazionali e non limita il potere della Commissione di adottare un regolamento di reimposizione del dazio. Le questioni relative alla prescrizione della riscossione concreta restano affidate alle autorità nazionali competenti. Anche la censura di difetto di motivazione è respinta, poiché la Commissione non era tenuta a spiegare la mancata applicazione di una norma che non le è direttamente opponibile.
Plea di illegittimità contro il regolamento di registrazione
Il Tribunale dichiara ammissibile la plea di illegittimità ex articolo 277 TFUE contro il regolamento di registrazione del 2019, ritenendo che le ricorrenti non avrebbero potuto certamente proporre contro di esso un ricorso diretto di annullamento. Nel merito, però, la censura è respinta. L’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni attribuisce alla Commissione un potere generale di disporre la registrazione delle importazioni; tale potere non è limitato alle ipotesi specifiche indicate in altre disposizioni del regolamento. La registrazione, nel contesto della riapertura per dare esecuzione a una sentenza, serve a preservare l’efficacia della futura riscossione e a evitare che un dazio poi correttamente reimposto resti difficilmente esigibile.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA alle spese. Conferma così la legittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2020/526, che reimposta il dazio compensativo definitivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento iniziale, con rimborso della sola eccedenza rispetto al nuovo importo e con salvezza della registrazione delle importazioni effettuata nel 2019.
Principio affermato
In materia di dazi compensativi, l’annullamento giurisdizionale di un regolamento non impedisce alla Commissione di riaprire parzialmente il procedimento e di adottare un regolamento sostitutivo che reimposti il dazio dalla data di entrata in vigore dell’atto annullato, se il vizio non ha inficiato l’intero procedimento e se il nuovo atto corregge gli errori accertati. La registrazione delle importazioni può essere usata per garantire l’effettività della riscossione, e il termine triennale del codice doganale non limita il potere regolamentare della Commissione, ma solo l’operato delle autorità doganali nazionali.
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