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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-481/17

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1° giugno 2022. — Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà – Obbligo di motivazione – Articoli 18, 20 e 24 del regolamento (UE) n. 806/2014. — Causa T-481/17

Giurisprudenza europea62017TJ0481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso degli azionisti del Banco Popular contro il programma di risoluzione adottato dal CRU il 7 giugno 2017. Ha anzitutto riconosciuto l’ammissibilità del ricorso contro il programma di risoluzione come atto impugnabile autonomamente, pur approvato dalla Commissione. Nel merito, ha escluso la violazione dei diritti di difesa, della proprietà, della motivazione e del diritto a un ricorso effettivo, e ha confermato la legittimità della valutazione tecnica, della scelta dello strumento di vendita e della procedura di commercializzazione. Ha quindi ritenuto corretta la conclusione del CRU secondo cui erano soddisfatte tutte le condizioni per la risoluzione del Banco Popular.

Risoluzione del Banco Popular: ricevibilità del ricorso contro il programma di risoluzione del CRU e legittimità delle misure di bail-in/cessione e delle valutazioni ex ante.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE avverso il programma di risoluzione del Banco Popular, si ponevano principalmente: i) la ricevibilità dell’impugnazione del programma di risoluzione in quanto atto autonomamente lesivo; ii) la legittimità della procedura di risoluzione rispetto ai diritti di essere ascoltati, di accesso al fascicolo, di motivazione, di proprietà e di libertà d’impresa; iii) la legittimità della valutazione ex ante (articolo 20 del regolamento n. 806/2014) e della procedura di vendita dell’attività d’impresa; iv) la sussistenza delle condizioni di dissesto o rischio di dissesto, assenza di alternative e interesse pubblico di cui all’articolo 18 del regolamento n. 806/2014.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che il programma di risoluzione adottato dal CRU, una volta approvato dalla Commissione, costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, autonomamente lesivo e distinto dalla decisione della Commissione. Nel merito, ha ritenuto che l’articolo 18 del regolamento n. 806/2014 non sia illegittimo per il solo fatto di non prevedere un’audizione preventiva di azionisti e creditori, poiché tale limitazione del diritto di essere ascoltati è giustificata, necessaria e proporzionata in ragione dell’interesse generale alla stabilità finanziaria e alla rapidità della risoluzione. Ha inoltre confermato che il Banco Popular era in dissesto o a rischio di dissesto, che non esistevano misure alternative ragionevolmente praticabili in tempi utili, che la risoluzione era necessaria nell’interesse pubblico, che la valutazione 2 era sufficientemente indipendente, equa, prudente e realistica, e che la procedura di vendita dell’attività d’impresa rispettava i requisiti essenziali del regolamento n. 806/2014 e della direttiva 2014/59/UE. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 34, 42, 76, 86, 88, 90 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articoli 32, 36, 38, 39, 43, 63 della direttiva 2014/59/UE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2016/1075
  • Regolamento delegato (UE) 2016/778
  • Regolamento delegato (UE) 2018/345
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16, 17, 41, 47, 52
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articoli 84, 85, 89, 91, 92, 103, 113, 142 del regolamento di procedura del Tribunale

Risoluzione del Banco Popular: impugnazione del programma di risoluzione del CRU

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da due fondazioni azioniste del Banco Popular contro la decisione SRB/EES/2017/08 del CRU, adottata il 7 giugno 2017 nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico. La controversia si inserisce nel quadro dell’unione bancaria e della risoluzione del Banco Popular mediante strumento della vendita dell’attività d’impresa, con svalutazione e conversione integrale degli strumenti di capitale.

Fatti e svolgimento della procedura di risoluzione

Il Tribunale ricostruisce in modo dettagliato l’evoluzione della crisi del Banco Popular: aumento di capitale nel 2016, deterioramento della posizione patrimoniale, declassamenti del rating, forti deflussi di depositi, avvio di una procedura di vendita privata e, infine, l’intervento del CRU e della BCE nel giugno 2017. La BCE, il 6 giugno 2017, ha ritenuto che la banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 806/2014, mentre il CRU ha adottato il programma di risoluzione il 7 giugno 2017, approvato dalla Commissione poche ore dopo.

Normativa rilevante

Il ragionamento del Tribunale si fonda soprattutto sul regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare sugli articoli 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 76, 86, 88 e 90, nonché sulla direttiva 2014/59/UE, specialmente sugli articoli 32, 36, 38, 39, 43 e 63. Sono richiamati anche la Carta dei diritti fondamentali, gli articoli 263 e 277 TFUE, il regolamento (UE) n. 1024/2013, il regolamento (UE) n. 575/2013 e i regolamenti delegati 2016/1075, 2016/778 e 2018/345.

Ricevibilità del ricorso

Un primo nodo riguardava la ricevibilità: Commissione, Parlamento e Consiglio sostenevano che il programma di risoluzione fosse un atto intermedio, privo di effetti vincolanti propri. Il Tribunale ha invece affermato che il programma di risoluzione produce effetti giuridici vincolanti, entra in vigore solo dopo l’approvazione della Commissione ma non perde la propria autonomia, ed è espressamente impugnabile ai sensi dell’articolo 86 del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 263 TFUE. Ha quindi respinto l’eccezione di irricevibilità.

Eccezioni di illegittimità e diritti di difesa

Le ricorrenti contestavano in via incidentale diverse disposizioni del regolamento n. 806/2014 e della direttiva 2014/59/UE, sostenendo che la procedura di risoluzione violasse il diritto di essere ascoltati, il diritto di proprietà e la libertà d’impresa. Il Tribunale ha però dichiarato irricevibili le eccezioni rivolte a disposizioni della direttiva non applicate direttamente nel caso di specie o a norme del regolamento non pertinenti al meccanismo effettivamente utilizzato.

Quanto all’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, il Tribunale ha riconosciuto che il diritto di essere ascoltato è un principio fondamentale applicabile anche in assenza di una disciplina espressa, ma ha ritenuto che, nel contesto della risoluzione bancaria, la sua limitazione sia giustificata dall’obiettivo di interesse generale della stabilità finanziaria e dalla necessità di adottare misure molto rapide. L’audizione preventiva di azionisti e creditori avrebbe potuto compromettere l’efficacia della risoluzione, favorire fughe di notizie, aggravare la crisi di liquidità e mettere a rischio le funzioni essenziali della banca.

Motivazione, accesso al fascicolo e tutela giurisdizionale effettiva

Le censure di difetto di motivazione e di mancato accesso integrale al fascicolo sono state respinte. Il Tribunale ha osservato che il programma di risoluzione, pur con parti riservate, esponeva in modo chiaro le ragioni della risoluzione, il dissesto o rischio di dissesto, l’assenza di alternative e la scelta dello strumento della vendita dell’attività d’impresa. Ha inoltre escluso che gli azionisti avessero un diritto di accesso al fascicolo nei termini invocati, poiché l’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 attribuisce tale diritto all’entità oggetto di risoluzione, non ai suoi azionisti.

Quanto all’articolo 47 della Carta, il Tribunale ha ritenuto che le ricorrenti avessero comunque potuto impugnare il programma di risoluzione sulla base delle versioni pubblicate, e che l’ulteriore accesso integrale ai documenti non fosse necessario alla luce della presenza di informazioni riservate e del controllo giudiziale effettuato dal Tribunale stesso.

Condizioni di risoluzione: dissesto, assenza di alternative e interesse pubblico

Nel quinto motivo, il Tribunale ha confermato che il Banco Popular era in dissesto o a rischio di dissesto non perché insolvente in senso contabile, ma perché non sarebbe stato probabilmente in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza. Ha valorizzato i deflussi di liquidità, il deterioramento rapidissimo della posizione di cassa, il superamento della soglia minima di liquidità e i declassamenti delle agenzie di rating.

Ha poi escluso l’esistenza di misure alternative ragionevolmente praticabili in tempi utili: assistenza di liquidità di emergenza ulteriore, aumento di capitale, vendite di attivi, sostituzione degli amministratori o altre misure di vigilanza non avrebbero consentito di ripristinare la liquidità con sufficiente rapidità. Infine, ha confermato che la risoluzione era necessaria nell’interesse pubblico, per garantire la continuità delle funzioni essenziali e prevenire effetti sistemici e contagio sul sistema finanziario spagnolo e dell’Unione.

Proporzionalità e diritto di proprietà

Sul diritto di proprietà, il Tribunale ha ribadito che gli azionisti di una società per azioni assumono il rischio del proprio investimento e che il diritto di proprietà può essere limitato per obiettivi di interesse generale, purché nel rispetto dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Ha ritenuto proporzionata la svalutazione e conversione delle azioni e degli strumenti di capitale del Banco Popular, poiché il regolamento n. 806/2014 prevede anche un meccanismo di tutela ex post tramite la valutazione differenziale e l’eventuale indennizzo se gli azionisti avessero subito perdite maggiori rispetto alla liquidazione ordinaria.

Valutazione 2: indipendenza, metodologia e attendibilità

Il nono motivo, relativo all’articolo 20 del regolamento n. 806/2014, è stato respinto. Il Tribunale ha ritenuto che Deloitte fosse un perito indipendente, nonostante le contestazioni sull’asserito conflitto di interessi, perché le ricorrenti non avevano dimostrato una concreta interferenza con la valutazione del Banco Popular. Ha inoltre chiarito che la distinzione tra valutazione 1 e valutazione 2 è coerente con il sistema del regolamento: la prima serve a verificare se sussistano le condizioni per la risoluzione, la seconda a stimare il valore economico dell’ente e a supportare lo strumento scelto.

La metodologia della valutazione 2, basata sul valore di cessione e non sul valore di possesso, è stata considerata corretta per lo strumento della vendita dell’attività d’impresa. Il Tribunale ha poi ritenuto che l’urgenza e l’incompletezza informativa non inficino la validità di una valutazione provvisoria, espressamente prevista dall’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento n. 806/2014, purché sia equa, prudente e realistica. L’ampio intervallo di valori è stato giudicato spiegabile dalla metodologia per categorie di attivo e passivo e dall’incertezza intrinseca dell’operazione.

Procedura di vendita dell’attività d’impresa

Il decimo motivo, relativo all’articolo 24 del regolamento n. 806/2014 e all’articolo 39 della direttiva 2014/59/UE, è stato anch’esso respinto. Il Tribunale ha ritenuto che la decisione del CRU di limitare i potenziali acquirenti ai soggetti che avevano già partecipato alla precedente procedura privata fosse giustificata dall’urgenza, dalla necessità di evitare fughe di notizie e dalla tutela della stabilità finanziaria. Ha anche escluso che il Banco Santander fosse stato indebitamente favorito o che avesse ottenuto un vantaggio indebito: il termine era uguale per tutti i partecipanti, la BBVA aveva rinunciato a presentare un’offerta, e la presentazione dell’offerta del Banco Santander dopo le 24:00 non gli ha conferito un privilegio sostanziale.

Quanto alla massimizzazione del prezzo di vendita, il Tribunale ha osservato che il criterio di legge è il prezzo più alto possibile, ma sempre compatibilmente con la necessità di una procedura rapida e con gli obiettivi della risoluzione. La scelta del Banco Santander quale acquirente per 1 euro è stata dunque ritenuta conforme al quadro normativo.

Valutazione definitiva ex post

L’undicesimo motivo, fondato sul fatto che il CRU non avrebbe disposto una valutazione definitiva ex post ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 11 e seguenti, del regolamento n. 806/2014, è stato ritenuto inoperante. Il Tribunale ha ricordato che tale valutazione è successiva alla risoluzione e non può incidere sulla legittimità dell’atto impugnato, il quale va apprezzato sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.

Esito finale

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato le ricorrenti alle spese, incluse quelle del CRU e del Banco Santander. Le spese del Regno di Spagna, del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sono rimaste a carico di ciascun interveniente.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariaunione bancariadiritti della difesadiritto di proprietàresponsabilità amministrativa e motivazione

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