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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-355/20

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 1 June 2022. — PAO Moscow Confectionery Factory "Krasnyj Octyabr" v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA – Earlier international figurative mark KOPOBKA KOROVKA – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 53(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-355/20

Giurisprudenza europea62020TJ0355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva negato la nullità di un marchio figurativo per caramelle, fudge e dolciumi. Pur in presenza dell’identità dei prodotti, i segni sono stati ritenuti diversi sotto il profilo visivo e concettuale e solo debolmente simili sul piano fonetico. Ne è conseguita l’esclusione del rischio di confusione, anche nella forma di associazione indiretta.

Marchio UE: in un procedimento di nullità, il Tribunale esclude il rischio di confusione tra due marchi figurativi di prodotti dolciari, nonostante l’identità dei prodotti, per le rilevanti differenze visive e concettuali e la sola bassa somiglianza fonetica.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b), il marchio UE figurativo contestato dovesse essere dichiarato nullo per rischio di confusione o di associazione con il marchio internazionale anteriore, alla luce dell’identità dei prodotti, della presunta somiglianza dei segni e del livello di attenzione del pubblico pertinente; in particolare, se il Tribunale dovesse riconoscere anche un rischio di confusione "indiretto" (associazione).

Principio di diritto

In un procedimento di nullità fondato sull’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, l’identità dei prodotti non basta da sola a fondare la nullità se, nel giudizio globale, i segni presentano differenze visive e concettuali tali da prevalere sulla sola, limitata somiglianza fonetica; ciò vale anche per escludere un rischio di associazione/"confusione indiretta". Quando i prodotti sono beni di consumo correnti acquistati soprattutto visivamente, la rilevanza della somiglianza fonetica è ridotta. Il Tribunale ha quindi confermato il rigetto della domanda di nullità e la mancanza di rischio di confusione.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8(1)(b)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8(2)(a)(iii)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 53(1)(a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 8(1)(b) e 60(1)(a)
  • Articolo 263 TFUE
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE figurativo: assenza di rischio di confusione tra segni per dolciumi

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di marchio UE. Il contenzioso verte su due marchi figurativi riferiti a prodotti di classe 30, in particolare dolciumi, caramelle e fudge, e sull’applicazione del motivo relativo di nullità fondato sul rischio di confusione.

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente è PAO Moscow Confectionery Factory ‘Krasnyj Octyabr’, titolare del marchio anteriore internazionale figurativo. La convenuta è EUIPO; interveniente nel giudizio dinanzi al Tribunale e controparte nel procedimento amministrativo è Spółdzielnia ‘Pokój’, titolare del marchio contestato. In sede amministrativa, la Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità; la commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione e respinto la domanda, escludendo il rischio di confusione o associazione.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato è stata depositata il 25 aprile 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009. Le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 richiamate dalle parti e dalla commissione di ricorso devono quindi intendersi come corrispondenti alle norme del regolamento n. 207/2009, in particolare:

  • articolo 8(1)(b), sul rischio di confusione;
  • articolo 8(2)(a)(iii), sulla nozione di marchio anteriore internazionale avente effetto in uno Stato membro;
  • articolo 53(1)(a), sul motivo di nullità relativo.

Motivo di ricorso

La ricorrente deduceva essenzialmente la violazione dell’articolo 53(1)(a), in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b), sostenendo che la commissione di ricorso avesse errato:

  • nella definizione del pubblico pertinente e del suo livello di attenzione;
  • nel confronto tra i segni;
  • nella valutazione globale del rischio di confusione;
  • nel non riconoscere un rischio di confusione indiretto, inteso come rischio di associazione.

Pubblico pertinente e livello di attenzione

Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente è il grande pubblico di Germania, Grecia e Spagna, territori in cui il marchio anteriore internazionale produceva effetto. Quanto al livello di attenzione, ricorda che per i prodotti di classe 30, simili o identici a quelli in causa, la giurisprudenza lo colloca in linea di massima tra basso e medio, perché si tratta di beni alimentari di largo consumo e di modico prezzo. Nel caso concreto, la valutazione della commissione di ricorso come "media" non è stata ritenuta erronea; in ogni caso, anche un livello leggermente inferiore non avrebbe inciso sull’esito della causa.

Identità dei prodotti

Le parti non contestavano, e il Tribunale conferma, che i prodotti coperti dai due marchi erano identici: dolciumi, caramelle e fudge, da un lato, e dolciumi, sweetmeats, cioccolato, praline, cialde, pasticceria e torte, dall’altro.

Confronto tra i segni: struttura e elementi dominanti

Il Tribunale esamina in modo analitico i segni in causa. Il marchio anteriore è un segno figurativo composto da due elementi verbali, “kopobka” e “korovka”, scritti in caratteri neri standard. Il marchio contestato è un segno figurativo complesso, dominato dall’elemento verbale “krówka”, ma anche da un “device” con “pokój”, “tradycja jakość”, un uccello, un secchio del latte, due pezzi di fudge, una noce di burro, la dicitura “tradycyjna receptura” e un riquadro con fotografie di bambini.

Il Tribunale conferma che:

  • nel marchio anteriore nessuno dei due elementi verbali è più dominante dell’altro;
  • nel marchio contestato non domina solo “krówka”, poiché sono visivamente dominanti anche il device e altri elementi figurativi rilevanti;
  • gli elementi verbali secondari hanno un ruolo accessorio per dimensioni e collocazione.

Distintività degli elementi

Il Tribunale ritiene corretto l’apprezzamento della commissione di ricorso sulla distintività:

  • “kopobka”, “korovka” e “krówka” non hanno un significato percepibile dal pubblico rilevante e hanno distintività normale;
  • “pokój” e le espressioni “słodkie chwile z dzieciństwa” e “tradycyjna receptura” hanno anch’esse distintività normale, perché non evocano un contenuto semantico chiaro per il pubblico di riferimento;
  • il device con “pokój” è percepito come una specie di marchio di casa;
  • la raffigurazione del secchio del latte, dei pezzi di fudge e del burro ha distintività debole, perché allude agli ingredienti o ai prodotti;
  • le fotografie dei bambini hanno distintività debole, perché possono richiamare il pubblico destinatario o un’idea di tradizione/infanzia;
  • lo sfondo rettangolare beige e bianco ha funzione meramente ornamentale.

Somiglianza visiva

Sul piano visivo il Tribunale esclude la somiglianza complessiva. Il solo tratto comune è la coincidenza parziale di alcune lettere nei termini “krówka”, “kopobka” e “korovka”; ma la mera condivisione di alcune lettere non basta, perché nell’alfabeto è normale che parole diverse abbiano elementi comuni. Inoltre, il confronto non può essere limitato all’elemento “krówka”, poiché il marchio contestato è un segno complesso nel quale gli altri elementi figurativi sono numerosi e chiaramente percepibili. Le differenze complessive prevalgono dunque nettamente sulla somiglianza parziale delle componenti verbali.

Somiglianza fonetica

Quanto al profilo fonetico, il Tribunale conferma che la somiglianza è al più bassa. Il marchio anteriore viene pronunciato come “kopobka korovka”, mentre quello contestato come “krówka” o “pokój krówka”. Le coincidenze riguardano solo l’iniziale “k” e il finale “ka”; l’ordine delle altre lettere differisce e il ritmo e l’intonazione sono diversi. Il Tribunale respinge anche l’argomento della ricorrente secondo cui il confronto andrebbe limitato a “korovka” e “krówka”, poiché ciò ignorerebbe il primo elemento del marchio anteriore e la diversa struttura complessiva.

Somiglianza concettuale

Sul piano concettuale il Tribunale esclude la somiglianza. Gli elementi verbali di entrambi i marchi non trasmettono un significato percepibile al pubblico di riferimento. Solo gli elementi figurativi del marchio contestato evocano concetti, ma si tratta di concetti diversi da quelli eventuali del marchio anteriore, che resta privo di significato per il pubblico pertinente.

Il Tribunale rigetta anche l’argomento secondo cui una parte del pubblico di Germania, Grecia e Spagna parlerebbe russo e coglierebbe il significato dei termini in causa: tale circostanza non è dimostrata. Inoltre, anche ipotizzando una comprensione equivalente dei termini come riferiti a una “piccola mucca”, il riferimento sarebbe comunque debole o descrittivo, con impatto limitato nella comparazione concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione

Alla luce dell’interdipendenza tra i fattori pertinenti, il Tribunale afferma che l’identità dei prodotti non può compensare l’assenza di somiglianza visiva e concettuale e la sola bassa somiglianza fonetica. Poiché si tratta di beni di consumo acquistati normalmente per via visiva, il profilo visivo è predominante. Di conseguenza, la somiglianza fonetica non può ribaltare l’esito del giudizio globale.

Il Tribunale esclude pertanto sia il rischio di confusione diretto sia quello indiretto/di associazione. Non vi è motivo di ritenere che il pubblico possa credere a un collegamento economico o giuridico tra le imprese, né che percepisca il marchio contestato come una variazione scherzosa di quello anteriore.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge il ricorso in toto. In applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura, condanna la ricorrente, risultata soccombente, a sopportare le spese di causa.

Principio desumibile

In materia di nullità per rischio di confusione, l’identità dei prodotti e la normalità della distintività del marchio anteriore non sono sufficienti se il segno contestato, valutato nel suo insieme, presenta differenze visive e concettuali decisive e solo una somiglianza fonetica limitata; per i prodotti di largo consumo presentati e acquistati prevalentemente visivamente, il peso della somiglianza sonora è ridotto.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeanullità del marchiorischio di confusioneconfronto tra segniripartizione delle spese

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