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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-510/17

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1° giugno 2022. — Antonio Del Valle Ruíz e a. contro Commissione europea e Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Diritto di essere ascoltato – Delega di poteri – Diritto di proprietà – Obbligo di motivazione – Articoli 18, 20 e 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. — Causa T-510/17

Giurisprudenza europea62017TJ0510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso degli azionisti e obbligazionisti del Banco Popular contro il programma di risoluzione del 7 giugno 2017 e la decisione della Commissione che lo ha approvato. La sentenza conferma che la risoluzione era giustificata dal dissesto o rischio di dissesto della banca, dall’assenza di alternative realistiche e dall’interesse pubblico alla stabilità finanziaria. Vengono respinte anche le censure fondate sui diritti della difesa, sul diritto di proprietà, sulla motivazione, sulla delega di poteri e sulle valutazioni ex articolo 20 del regolamento n. 806/2014.

Impugnazione del programma di risoluzione del Banco Popular: il Tribunale conferma la legittimità della procedura del regolamento n. 806/2014 e respinge le censure su audizione, valutazione, motivazione, delega di poteri e diritto di proprietà.

La questione giuridica

La pronuncia esamina, in un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, se il programma di risoluzione del Banco Popular e la decisione della Commissione che lo approva siano illegittimi per: violazione del diritto di essere ascoltati e del diritto a un ricorso effettivo (articoli 41 e 47 della Carta); violazione del diritto di proprietà (articolo 17 della Carta); inosservanza dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014 sulla valutazione; violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014; difetto di motivazione; violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento; illegittimità degli articoli 18 e 22 del regolamento n. 806/2014 per contrasto con i principi Meroni sulla delega di poteri.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, nella procedura di risoluzione di cui al regolamento n. 806/2014, l’assenza di un’audizione preventiva degli azionisti e dei creditori dell’ente non viola gli articoli 41 e 47 della Carta perché la limitazione è giustificata dalla finalità di interesse generale di preservare la stabilità finanziaria e l’efficacia/rapidità dell’intervento; il diritto di proprietà non è violato quando la svalutazione e conversione degli strumenti di capitale sono imposte in una situazione di dissesto o rischio di dissesto, secondo una procedura prevista dalla legge e proporzionata, anche alla luce del meccanismo di compensazione no creditor worse off. Il Tribunale aggiunge che il CRU ha correttamente applicato gli articoli 18, 20 e 21 del regolamento n. 806/2014, che la Commissione ha validamente approvato il programma di risoluzione e che il meccanismo di adozione non integra una delega vietata ai sensi della giurisprudenza Meroni, poiché gli aspetti discrezionali restano sotto il controllo della Commissione e, se del caso, del Consiglio.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 339 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2016/778
  • Regolamento delegato (UE) 2016/1075
  • Regolamento delegato (UE) 2018/345
  • Regolamento (UE) n. 1093/2010
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001

Risoluzione del Banco Popular e legittimità del programma di risoluzione

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da ex azionisti e obbligazionisti del Banco Popular Español, SA contro la decisione del CRU del 7 giugno 2017 e la decisione della Commissione 2017/1246 che ne ha approvato il contenuto. Il Tribunale esamina la compatibilità del regime di risoluzione bancaria dell’Unione con i diritti fondamentali della Carta e con le regole del regolamento n. 806/2014.

Fatti essenziali e svolgimento della risoluzione

Il Banco Popular versava in un grave deterioramento della posizione di liquidità, con forti deflussi di depositi, declassamenti di rating e tentativi infruttuosi di vendita privata. Il 6 giugno 2017 la BCE ha constatato che la banca era in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 806/2014. Il CRU ha poi adottato il programma di risoluzione, scegliendo lo strumento della vendita dell’attività d’impresa e procedendo alla svalutazione e conversione degli strumenti di capitale; la Commissione lo ha approvato poche ore dopo.

Quadro normativo rilevante

La pronuncia si fonda soprattutto sul regolamento (UE) n. 806/2014 e, in particolare, sugli articoli 14, 15, 18, 20, 21, 22, 29, 34, 76, 86, 88 e 90. Il Tribunale richiama inoltre la direttiva 2014/59/UE, il regolamento (UE) n. 1024/2013, il regolamento (UE) n. 575/2013, la direttiva 2013/36/UE e il regolamento delegato (UE) 2016/778. Sul piano dei diritti fondamentali, sono decisivi gli articoli 17, 41, 47 e 52 della Carta, oltre agli articoli 263, 266, 277 e 296 TFUE.

Portata del controllo giurisdizionale

Il Tribunale chiarisce che, pur trattandosi di valutazioni economiche e tecniche altamente complesse, il suo sindacato non si limita a un controllo puramente formale: esso verifica l’esattezza materiale dei fatti, l’affidabilità degli elementi probatori, l’assenza di errore manifesto e la coerenza del ragionamento seguito dal CRU. Tuttavia, non può sostituirsi all’autorità di risoluzione nelle valutazioni discrezionali.

Primo motivo: diritto di essere ascoltati, ricorso effettivo e proporzionalità

I ricorrenti contestavano in via di eccezione la validità dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, sostenendo che la procedura di risoluzione escludesse l’audizione preventiva degli azionisti e dei creditori e non garantisse un controllo giurisdizionale effettivo. Il Tribunale riconosce che il diritto di essere ascoltato può astrattamente riguardare anche gli azionisti colpiti da una risoluzione, ma afferma che la sua limitazione è giustificata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

La giustificazione è duplice:

  • la salvaguardia della stabilità dei mercati finanziari e della continuità delle funzioni essenziali della banca;
  • la necessità di intervenire con estrema rapidità, poiché un preavviso agli azionisti o ai creditori potrebbe aggravare la crisi, alimentare vendite di titoli e assalti agli sportelli.

Il Tribunale respinge anche la censura sul ricorso effettivo, osservando che l’articolo 47 della Carta garantisce un rimedio contro l’atto lesivo, non un intervento giurisdizionale preventivo. Dopo l’adozione del programma di risoluzione, gli interessati potevano comunque agire con ricorso ex articolo 263 TFUE e con eventuali domande risarcitorie.

Nono motivo: delega di poteri e principi Meroni

I ricorrenti sostenevano che gli articoli 18 e 22 del regolamento n. 806/2014 violassero la giurisprudenza Meroni perché attribuirebbero al CRU ampi poteri discrezionali. Il Tribunale respinge l’eccezione: il regolamento prevede che la decisione produca effetti solo se la Commissione la approva o, nei casi previsti, il Consiglio non vi si oppone. Pertanto, gli aspetti discrezionali essenziali restano in capo a un’istituzione dell’Unione, evitando un trasferimento improprio di responsabilità al CRU.

Quarto motivo: valutazione ex articolo 20 del regolamento n. 806/2014

Il Tribunale distingue tra:

  • valutazione 1, provvisoria e interna del CRU, finalizzata a orientare l’accertamento del dissesto o rischio di dissesto;
  • valutazione 2, affidata a Deloitte in qualità di esperto indipendente;
  • valutazione 3, successiva alla risoluzione, per il confronto tra il trattamento effettivo e quello che gli azionisti e creditori avrebbero ricevuto in una liquidazione ordinaria.

La Corte ritiene che la valutazione 2 fosse legittimamente provvisoria, data l’urgenza, e che le incertezze e le riserve tecniche siano intrinseche a una valutazione svolta in tempi brevissimi. Non è inoltre richiesto che la valutazione incaricata ai fini della risoluzione consideri tutte le possibili strategie di intervento: essa deve fornire dati tecnici coerenti con lo strumento prescelto dal CRU, qui la vendita dell’attività d’impresa.

Il Tribunale considera irrilevante, ai fini della legittimità delle decisioni impugnate, l’assenza di una valutazione definitiva ex post: la legalità dell’atto va valutata al momento della sua adozione, non sulla base di sviluppi successivi.

Quinto e sesto motivo: dissesto o rischio di dissesto e alternative alla risoluzione

Quanto alla condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il Tribunale conferma che il Banco Popular era in dissesto o a rischio di dissesto sulla base della sua crisi di liquidità, non essendo necessaria una insolvibilità patrimoniale in senso stretto. Il rapido deterioramento della liquidità, i ritiri di depositi, il mancato rispetto del liquidity coverage requirement e l’impossibilità di reperire fondi in tempi utili fondavano correttamente la valutazione della BCE e del CRU.

Quanto alla lettera b), il Tribunale ritiene che non esistessero misure alternative ragionevolmente praticabili in tempi sufficienti: le ipotesi di aumento di capitale, vendita di attività, interventi di vigilanza o ulteriore liquidità di emergenza erano ancora allo stadio preparatorio oppure non erano realisticamente in grado di arrestare la crisi entro la data critica. Il CRU non era tenuto a considerare soluzioni meramente speculative o non immediatamente attuabili.

Il sesto motivo, che riproponeva le stesse censure in relazione all’articolo 21, paragrafo 1, è respinto per assorbimento e infondatezza.

Secondo e terzo motivo: Carta, diritto di proprietà e compensazione

Il Tribunale respinge le doglianze relative agli articoli 41 e 47 della Carta, ribadendo che la mancata audizione preventiva è giustificata dal contesto di urgenza e di rischio sistemico. Respinge inoltre la censura sul diritto di accesso al fascicolo, poiché i ricorrenti non erano destinatari del programma di risoluzione e il regolamento n. 806/2014 tutela espressamente la riservatezza dei dati e dei segreti commerciali.

Sul diritto di proprietà, il Tribunale afferma che la svalutazione e conversione delle azioni e degli strumenti di capitale costituisce una restrizione prevista dalla legge, perseguita nell’interesse generale e proporzionata. Gli azionisti sopportano per primi le perdite e il regolamento prevede, tramite il principio no creditor worse off e la valutazione ex post di cui all’articolo 20, paragrafi 16 e seguenti, un meccanismo idoneo a garantire l’eventuale indennizzo se il trattamento in risoluzione fosse stato peggiore di quello in liquidazione ordinaria.

Settimo e ottavo motivo: motivazione e legittimo affidamento

La motivazione delle decisioni impugnate è ritenuta sufficiente: il programma di risoluzione espone in modo chiaro il ragionamento del CRU e la decisione della Commissione può limitarsi ad approvare quei motivi, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014. Il Tribunale considera inoltre irricevibile il motivo fondato sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, poiché non era sorretto da un’esposizione adeguata e, comunque, i ricorrenti non avevano ricevuto rassicurazioni precise e incondizionate circa l’applicazione del piano di risoluzione del 2016.

Esito

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese della Commissione, del CRU e di Banco Santander; Regno di Spagna, Parlamento e Consiglio sopportano le proprie spese.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariaunione bancariadiritti della difesadiritto di proprietàmotivazione degli atti dell’unione

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