Tribunale, Sentenza T-570/17
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1° giugno 2022. — Algebris (UK) Ltd e Anchorage Capital Group LLC contro Commissione europea. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Delega di poteri – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014 – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà. — Causa T-570/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato la decisione della Commissione che approvava il programma di risoluzione del Banco Popular, respingendo tutti i motivi proposti da due investitori istituzionali. Ha ritenuto che la Commissione avesse svolto il controllo richiesto dal regolamento n. 806/2014, che la motivazione fosse sufficiente, che non fosse dimostrata alcuna violazione del segreto professionale e che la valutazione economica alla base della risoluzione fosse utilizzabile. Il Tribunale ha inoltre escluso violazioni del diritto di essere ascoltato e del diritto di proprietà, valorizzando l’obiettivo di stabilità finanziaria e la necessità di agire con estrema rapidità.
Annullamento della decisione della Commissione che approva il programma di risoluzione del Banco Popular Español: legittimità dell’approvazione, motivazione, segreto professionale, valutazione economica, diritto di essere ascoltato e diritto di proprietà.
La questione giuridica
Se la Commissione, nell’approvare il programma di risoluzione del Banco Popular ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014, abbia effettivamente esercitato il proprio controllo sugli aspetti discrezionali del programma oppure si sia limitata a una convalida illegittima; se la decisione sia sufficientemente motivata; se vi siano state violazioni del segreto professionale e della buona amministrazione; se la valutazione indipendente ex articolo 20 del regolamento n. 806/2014 fosse adeguata; se sia stato leso il diritto di essere ascoltato; e se la svalutazione e conversione degli strumenti di capitale violi il diritto di proprietà.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso: la Commissione ha effettivamente approvato il programma di risoluzione esercitando il controllo richiesto sugli aspetti discrezionali, senza delegare illegittimamente il proprio potere al CRU; la motivazione della decisione era sufficiente alla luce del contesto e dei tempi estremamente ristretti; non è stata dimostrata alcuna violazione imputabile alla Commissione del segreto professionale; la valutazione 2 del Banco Popular poteva legittimamente essere utilizzata, non essendo affetta da errore manifesto; la mancata previa audizione degli azionisti e detentori di strumenti di capitale era giustificata dall’interesse generale alla stabilità finanziaria e alla rapidità della risoluzione; la svalutazione e conversione dei titoli non violava il diritto di proprietà, poiché prevista dalla legge, proporzionata e accompagnata da un meccanismo di tutela conforme al principio di compensazione ove nessun creditore debba essere più svantaggiato rispetto alla liquidazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 339 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Direttiva 2014/59/UE
- Direttiva 2013/36/UE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento delegato (UE) 2018/345
- Regolamento delegato (UE) 2016/778
Approvazione del programma di risoluzione del Banco Popular Español
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da due investitori istituzionali contro la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione del Banco Popular Español adottato dal CRU ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014. La causa si inserisce nel quadro dell’unione bancaria e della gestione del dissesto di un ente creditizio mediante risoluzione.
Parti e contesto fattuale
Le ricorrenti sono Algebris (UK) Ltd e Anchorage Capital Group LLC, titolari di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 emessi dal Banco Popular. La Commissione è la convenuta; il CRU e il Banco Santander, SA sono intervenuti a sostegno della stessa.
Il Banco Popular aveva subito, tra febbraio e giugno 2017, un grave deterioramento della liquidità, con declassamenti del rating, forti deflussi di depositi, difficoltà nel reperire liquidità di emergenza e fallimento della procedura di vendita privata. Il 6 giugno 2017 la BCE ha constatato che l’ente era in dissesto o a rischio di dissesto; il 7 giugno 2017 il CRU ha adottato il programma di risoluzione, fondato sullo strumento della vendita dell’attività d’impresa e sulla svalutazione e conversione degli strumenti di capitale.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare il regolamento (UE) n. 806/2014, e segnatamente:
- l’articolo 18, sulla procedura di risoluzione e sul ruolo di CRU, Commissione e Consiglio;
- l’articolo 20, sulla valutazione dell’entità prima e dopo la risoluzione;
- l’articolo 21, sulla svalutazione e conversione degli strumenti di capitale;
- l’articolo 24, sullo strumento per la vendita dell’attività d’impresa;
- l’articolo 14, sugli obiettivi della risoluzione;
- l’articolo 15, sui principi generali, tra cui il principio secondo cui nessun creditore sopporta perdite maggiori rispetto alla liquidazione;
- l’articolo 76, sulla possibile compensazione ex post.
Sono inoltre richiamati l’articolo 296 TFUE, l’articolo 339 TFUE, gli articoli 17, 41 e 52 della Carta, il regolamento n. 1024/2013, la direttiva 2014/59/UE, la direttiva 2013/36/UE, il regolamento n. 575/2013 e il regolamento delegato (UE) 2018/345.
Primo motivo: presunta mancata valutazione del programma da parte della Commissione
Le ricorrenti sostenevano che la Commissione si fosse limitata ad approvare formalmente il programma di risoluzione, senza esaminare in modo reale gli aspetti discrezionali, in violazione dei principi derivanti dalla giurisprudenza Meroni.
Il Tribunale respinge il motivo. Osserva che il regolamento n. 806/2014 riserva a un’istituzione dell’Unione, e non al solo CRU, la responsabilità di approvare gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione, proprio per evitare uno spostamento illegittimo di responsabilità. Tuttavia, nel caso concreto, la Commissione era stata coinvolta nelle fasi preparatorie, aveva partecipato a riunioni, ricevuto progetti preliminari e assistito alla redazione del programma prima della trasmissione formale delle 5:13 del 7 giugno 2017. Ne deriva che essa non si è limitata a una mera convalida finale, ma ha effettivamente esercitato il controllo richiesto.
Secondo motivo: motivazione della decisione impugnata
Le ricorrenti contestavano l’insufficienza della motivazione, ritenendo che il considerando 4 della decisione impugnata fosse troppo generico.
Il Tribunale ritiene la motivazione sufficiente. Richiama il principio secondo cui la motivazione va valutata alla luce del testo, del contesto e del complesso delle norme applicabili, e considera rilevante il brevissimo termine a disposizione della Commissione. La decisione impugnata indicava che la Commissione era d’accordo con il programma di risoluzione e, in particolare, con le ragioni per cui la risoluzione era necessaria nell’interesse pubblico. Poiché il regolamento n. 806/2014 prevede che la Commissione "approvi" il programma senza dover ripetere l’analisi del CRU, era sufficiente una motivazione che richiamasse l’accordo con i motivi del programma stesso.
Terzo motivo: segreto professionale e buona amministrazione
Le ricorrenti invocavano una violazione dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 41 della Carta, richiamando l’intervista della presidente del CRU a Bloomberg del 23 maggio 2017 e un articolo Reuters del 31 maggio 2017, ritenuti espressione di fughe di notizie che avrebbero aggravato la crisi di liquidità del Banco Popular.
Il Tribunale respinge il motivo per più ragioni. In primo luogo, le censure relative all’intervista Bloomberg e alla fuga di notizie riguardavano il CRU, che non era parte del giudizio, e dunque erano inconferenti nei confronti della Commissione. In secondo luogo, anche ammesso che vi fossero state divulgazioni illecite, le ricorrenti non hanno dimostrato che la decisione impugnata avrebbe avuto un contenuto diverso senza tali eventi. Il Tribunale osserva inoltre che le difficoltà del Banco Popular erano anteriori alle presunte fughe di notizie e dipendevano da molteplici fattori già emersi da febbraio 2017. Mancava, quindi, il nesso causale necessario per incidere sulla legittimità della decisione della Commissione.
Quarto motivo: errori manifesti di valutazione e articolo 20 del regolamento n. 806/2014
Le ricorrenti sostenevano che la valutazione 2, redatta da Deloitte, non fosse "equa, prudente e realistica" e che la Commissione non potesse approvare il programma fondato su di essa.
Il Tribunale ricorda che, in presenza di valutazioni economiche e tecniche complesse, il proprio sindacato è limitato all’errore manifesto. Esamina quindi tre profili:
- il carattere provvisorio della valutazione 2 e la sua attendibilità;
- gli adeguamenti apportati a varie categorie di attività;
- l’ampiezza dell’intervallo di valori.
Quanto al primo profilo, rileva che l’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento n. 806/2014 consente una valutazione provvisoria in situazione di urgenza e che le incertezze e lacune informative sono fisiologiche. La Deloitte aveva esplicitamente indicato che il tempo a disposizione era estremamente ridotto e aveva inserito una riserva per perdite aggiuntive, conforme al regolamento.
Quanto al secondo profilo, il Tribunale giudica inconferenti i confronti proposti dalle ricorrenti con la perizia da esse prodotta e con la contabilizzazione successiva del Banco Santander, perché fondati su metodologie diverse. La valutazione 2 era orientata al valore di cessione nell’ambito di una vendita dell’attività d’impresa, non al valore contabile o al valore ipotetico post-acquisizione. I rilievi specifici su crediti non deteriorati, rischi giuridici, attività fiscali differite, attività immateriali e partecipazioni non sono ritenuti idonei a dimostrare un errore manifesto.
Quanto al terzo profilo, l’ampiezza dell’intervallo è considerata coerente con il metodo di valutazione per categorie e con le incertezze insite in ogni stima di cessione. Anche il riferimento al patrimonio netto o alla prova di stress del 2016 è ritenuto non pertinente, poiché non rappresenta il valore di cessione alla data della risoluzione.
Sesto motivo: diritto di essere ascoltato
Le ricorrenti deducevano che, prima dell’adozione della decisione, avrebbero dovuto essere consultate ai sensi dell’articolo 41 della Carta.
Il Tribunale riconosce che il diritto di essere ascoltato è un principio fondamentale, applicabile in linea di principio a qualsiasi procedimento idoneo a sfociare in un atto lesivo. Tuttavia, osserva che la procedura di risoluzione persegue obiettivi di interesse generale di primaria importanza, in particolare la stabilità finanziaria e la continuità delle funzioni essenziali, e richiede un’azione estremamente rapida. Un’udienza preventiva degli azionisti e dei detentori di strumenti di capitale avrebbe potuto aggravare la situazione della banca, provocare reazioni di mercato e compromettere l’efficacia della risoluzione. La limitazione del diritto di essere ascoltato è quindi giustificata e proporzionata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
Quinto motivo: diritto di proprietà
Le ricorrenti sostenevano che la svalutazione e conversione dei loro strumenti di capitale costituisse una violazione del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta, anche per assenza di indennizzo immediato.
Il Tribunale respinge anche questo motivo. Ricorda che il diritto di proprietà non è assoluto e che gli azionisti sopportano per primi le perdite nelle procedure di risoluzione. La misura contestata è prevista dal regolamento n. 806/2014, è finalizzata a un obiettivo di interesse generale ed è proporzionata. Inoltre, il regolamento prevede un meccanismo di compensazione ex post, se dalla valutazione successiva risulta che gli azionisti o creditori hanno subito perdite maggiori rispetto alla liquidazione ordinaria. Non essendo necessario un pagamento contestuale, non vi è violazione dell’articolo 17 della Carta.
Esito finale e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso senza dover esaminare la ricevibilità della domanda subordinata di annullamento parziale. Le ricorrenti sono condannate alle spese della Commissione e del Banco Santander; il CRU sopporta le proprie spese.
Principi pratici per il professionista
La sentenza conferma che, nel sistema del regolamento n. 806/2014, la Commissione deve esercitare un controllo reale sugli aspetti discrezionali del programma di risoluzione, ma può esprimerlo con una motivazione molto sintetica quando il contesto è di urgenza estrema. Conferma inoltre che le valutazioni provvisorie ex articolo 20 possono fungere da base alla risoluzione, purché siano ragionevoli rispetto al tempo disponibile e alle informazioni accessibili.
Per gli operatori, la decisione è rilevante perché ribadisce che, in crisi bancaria, la tutela di azionisti e obbligazionisti è fortemente compressa dall’esigenza di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e l’efficacia della risoluzione. Il controllo giurisdizionale resta intenso sul rispetto delle regole procedurali e sulla non manifesta erroneità, ma non consente di sostituire al giudizio delle autorità di risoluzione una diversa valutazione economica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 1 giu 2022Tribunale, Sentenza T-481/17
- Sentenza · 1 giu 2022Tribunale, Sentenza T-510/17
- Sentenza · 1 giu 2022Tribunale, Sentenza T-523/17
- Sentenza · 1 giu 2022Tribunale, Sentenza T-628/17
- Sentenza · 1 giu 2022Tribunale, Sentenza T-355/20
- Sentenza · 1 giu 2022Tribunale, Sentenza T-363/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →