Sentenza n. 9226/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 14.02.2025 a firma del Comandante in Seconda del I Reparto – Ufficio Personale I.S.A.F. - del Comando Generale della Guardia di Finanza, notificata in data 21.02.2025, con la quale è stata respinta l’istanza del 20.05.2024 con cui la ricorrente ha chiesto di essere trasferita temporaneamente, ai sensi della legge n. 104/1992, alternativamente, presso le sedi di Lecce, di Porto Cesareo (LE), o di Manduria (TA), al fine di prestare assistenza al congiunto in precarie condizioni di salute; - della nota prot. -OMISSIS- del 18.10.2024 con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza, I° Reparto, Ufficio Personale I.S.A.F., comunicava all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di trasferimento; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 08.08.2024 con cui il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza di trasferimento in questione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, nonché gli atti presupposti, inclusi il preavviso di rigetto e il parere contrario del Comando interregionale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della richiesta di trasferimento temporaneo, formulata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, presso una delle sedi di Lecce, Porto Cesareo o Manduria, per prestare assistenza allo zio paterno riconosciuto portatore di handicap grave. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, delle circolari interne della Guardia di Finanza in materia di mobilità e addestramento, nonché del codice deontologico del Corpo. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, incongruenza e ingiustizia manifesta. L’Amministrazione aveva fondato il diniego, da un lato, sull’asserita assenza di scoperture organiche e disponibilità nel ruolo degli ispettori presso le sedi richieste e, dall’altro, sulla presenza in loco di altri familiari astrattamente idonei a prestare assistenza al disabile. La ricorrente ha contestato entrambe le ragioni, evidenziando anche, sulla base della documentazione acquisita mediante accesso agli atti, la disponibilità di posti per ispettori nelle province di Lecce e Taranto e presso la Compagnia di Manduria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha richiamato l’interpretazione dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 secondo cui la clausola “ove possibile” consente all’Amministrazione di negare il trasferimento soltanto in presenza di una comprovata oggettiva impossibilità derivante da concrete esigenze organizzative o di servizio. Tali esigenze non possono essere affermate mediante generici richiami alle scoperture organiche o alle necessità di servizio, ma devono essere supportate da elementi concreti e specifici. Nel caso esaminato, la motivazione relativa all’assenza di posti disponibili è risultata smentita dai prospetti riepilogativi acquisiti dalla ricorrente, dai quali emergevano posti disponibili per ispettori nelle sedi interessate; ne è derivato il difetto di motivazione e l’erroneità del presupposto fattuale. È stata ritenuta inidonea anche la motivazione basata sulla presenza di altri familiari in loco. A seguito della soppressione, ad opera dell’art. 24 della l. n. 183/2010, dei requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza, la mera presenza di altri parenti potenzialmente idonei non costituisce, da sola, ragione sufficiente per negare il trasferimento, pur potendo essere considerata, insieme ad ulteriori elementi, nella ponderazione degli interessi. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
il lavoratore che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere
La clausola “ove possibile” riguarda esclusivamente l’oggettiva impossibilità dell’Amministrazione di concedere il trasferimento per comprovate esigenze organizzative o di servizio; tali esigenze devono essere concrete e specificamente dimostrate.
art. 24 l. n. 183/2010
La soppressione dell’inciso relativo all’assistenza “con continuità” ha comportato il venir meno dei requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza quali presupposti necessari per il trasferimento.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impugnata quale atto presupposto.
art. 116 c.p.a.
È stato utilizzato dalla ricorrente per ottenere l’accesso ai prospetti riepilogativi relativi alla dotazione organica delle sedi interessate; tali documenti hanno contribuito a smentire il presupposto del diniego.
art. 73 c.p.a.
La ricorrente ha dedotto nella memoria depositata ai sensi di tale disposizione i dati relativi ai posti disponibili, non contestati dalla controparte.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, la clausola “ove possibile” consente il diniego del trasferimento del lavoratore che assiste una persona con disabilità grave soltanto quando l’Amministrazione dimostri una oggettiva impossibilità derivante da concrete e comprovate esigenze organizzative o di servizio.
- Il diniego del trasferimento ex art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 non può fondarsi su generici richiami all’assenza di scoperture organiche o alle necessità di servizio: l’Amministrazione deve indicare specifici elementi fattuali che rendano incompatibile il trasferimento richiesto.
- La motivazione amministrativa relativa all’indisponibilità di posti è illegittima quando risulta smentita dai dati documentali sulla dotazione organica delle sedi interessate, con conseguente erroneità del presupposto e difetto di motivazione.
- La mera presenza di altri familiari potenzialmente in grado di prestare assistenza alla persona disabile non giustifica, da sola, il diniego del trasferimento, poiché l’art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 non richiede più l’esclusività né la continuità dell’assistenza; tale circostanza può essere valutata solo insieme ad ulteriori elementi nell’ambito della ponderazione degli interessi.
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