Sentenza n. 1677/2026 - Torino, Sezione 3
per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e mancata corresponsione delle differenze di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza a domanda il 30 giugno 2023, con 42 anni di anzianità contributiva utile ai fini del TFS e 58 anni di età, ha dedotto che l'INPS avesse liquidato l'indennità di buonuscita senza computare i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Dopo una diffida e messa in mora rimasta senza esito, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS, la condanna dell'INPS alla corresponsione delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha eccepito: la necessità del previo pagamento della contribuzione ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; la propria qualità di mero ordinatore secondario di spesa; la mancata equiparazione tra i ruoli della Polizia di Stato e quelli della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito; la decadenza dal beneficio per mancata prova della presentazione della domanda di quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso, in primo luogo, che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 abbia natura decadenziale: la legge non qualifica espressamente il termine come perentorio e, letto insieme al comma 3, esso incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo, costituendo un onere funzionale a ottenere la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa interpretazione determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento. Nel merito, il beneficio dei sei scatti stipendiali è stato ritenuto applicabile anche agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare, senza distinzione rispetto all'ordinamento civile, e anche in caso di cessazione a domanda, purché siano posseduti i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il TAR ha ritenuto ormai abrogate le disposizioni che limitavano il beneficio alle cessazioni per età, inabilità o decesso e ha valorizzato l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che mantiene l'applicazione dell'art. 6-bis alle Forze di polizia a ordinamento militare. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, concernente l'attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile previo pagamento della contribuzione, è stato ritenuto riferibile al solo trattamento pensionistico e non modificativo del regime di calcolo del TFS, che ha natura di retribuzione differita. È stata respinta anche la tesi dell'INPS di essere mero ordinatore secondario di spesa: l'ente previdenziale è competente a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS, anche se utilizza dati provenienti dall'amministrazione di appartenenza. L'equiparazione dei gradi militari alle qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è ricavabile dall'art. 632 del d.lgs. n. 66/2010. L'INPS è stato quindi condannato a ricalcolare il TFS includendo i sei scatti e a corrispondere le differenze, oltre agli interessi fino all'effettivo soddisfo. La domanda di rivalutazione monetaria è stata respinta, in quanto esclusa dagli artt. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Le spese di lite, quantificate in euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il termine non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. La disposizione attribuisce i sei scatti al personale delle Forze di polizia con qualifiche equiparate, anche se appartenente all'ordinamento militare e anche in caso di cessazione a domanda, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387
La disposizione mantiene l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La norma disciplina il computo dei sei scatti ai fini della base pensionabile e del trattamento pensionistico, previo pagamento della contribuzione, ma non incide sul calcolo del TFS, avente natura di retribuzione differita.
art. 632 d.lgs. n. 66/2010
Disciplina la corrispondenza tra i gradi militari e le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile, consentendo di individuare le qualifiche equiparate richieste dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Esclude, nel caso deciso, il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di differenze di TFS.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla prestazione previdenziale dovuta.
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno non è decadenziale in assenza di un'espressa previsione legislativa; il suo rispetto costituisce un onere collegato alla decorrenza del pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, in presenza dei requisiti di età e anzianità di servizio, anche agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare e anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che prevede il previo pagamento della contribuzione per l'attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile, disciplina il trattamento pensionistico e non esclude il computo dei sei scatti nella base di calcolo del TFS, avente natura di retribuzione differita.
- L'INPS è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS; l'utilizzo di dati o atti formati dall'amministrazione di provenienza non trasferisce a quest'ultima la responsabilità della corretta liquidazione della prestazione.
- La corrispondenza tra gradi militari e qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile deve essere verificata secondo l'art. 632 del d.lgs. n. 66/2010, ai fini dell'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
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