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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33568/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) carenza di motivazione rispetto al recepimento da parte della Corte d'appello della sentenza del Tribunale in ordine al funzionamento dell'etilometro; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto valida l'ultima revisione periodica dell'etilometro effettuata dal CPA di Milano, a cui si contesta mancata abilitazione; (3) violazione e erronea applicazione dell'art. 186 c.d.s. in relazione all'art. 379 del Regolamento di attuazione del C.d.S., per mancata valutazione dell'incidenza dell"insufficienza del volume d'aria sul risultato del test; (4) vizio di motivazione e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza del trattamento delle questioni tecniche relative all'etilometro da parte della Corte territoriale, richiamando il principio secondo cui l"esito positivo dell'alcoltest è presunto attendibile salvo che la difesa dimostri il malfunzionamento o l'inosservanza dei controlli periodici (onere probatorio a carico della difesa mediante documento del libretto metrologico o escussione del dirigente addetto). Ha ritenuto irrilevante la dicitura "volume d'aria insufficiente" quando presente su un solo degli scontrini prodotti. Ha inoltre rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità, valutando la gravità del fatto in ragione della contemporanea assunzione di alcol e sostanze stupefacenti e della frequenza nell'uso di queste ultime. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo (parte del testo non integralmente riportata).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 186

    art. 186 comma 2 lett. b) e 2-sexies

    L'accertamento positivo tramite etilometro è presunto attendibile se lo strumento è omologato e soggetto a revisioni periodiche; spetta alla difesa allegare e provare il contrario (mancata o inattuale verifica)

  • D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 187

    art. 187 commi 1 e 1-quater

    Norme collegate alle sanzioni per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti; la presenza di consumo di stupefacenti aggrava la valutazione della gravità del fatto

  • Regolamento di attuazione al C.d.S.

    Le regole tecniche sul funzionamento e sulle modalità di esecuzione delle prove (es.: requisiti sul campione d'aria) sono rilevanti; tuttavia la Corte ha ritenuto che la dicitura di "volume d'aria insufficiente" su un solo scontrino non infici la prova se non adeguatamente documentata dalla difesa

  • Codice penale

    La causa di non punibilità per tenuità del fatto non è applicabile quando la gravità del fatto, ad esempio per la presenza concomitante di alcol e stupefacenti e per l'abitualità dell'uso, supera la soglia di tenuità

  • Codice di procedura penale

    Richiamata in relazione all'assenza di responsabilità per la inammissibilità del ricorso e alle conseguenze sanzionatorie per il ricorrente

Massime di principio

  • L"esito positivo dell"alcoltest effettuato con etilometro omologato è presunto attendibile: la difesa ha l"onere di provare il malfunzionamento o l"inattualità dei controlli (produzione del libretto metrologico o escussione del responsabile delle verifiche).
  • Contestare la validità di revisioni o tarature richiede documentazione specifica sulla mancanza di abilitazione dell"ente o sulle irregolarità procedurali; mere allegazioni generiche non sono sufficienti.
  • Annotazioni tecniche come "volume d'aria insufficiente" possono essere irrilevanti se compaiono solo su uno dei rilevamenti; per impugnare l"esito occorre dimostrare concretamente come tale anomalia abbia alterato la misura.
  • La causa di non punibilità per tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenta elementi di particolare gravità (es. consumo concomitante di alcol e sostanze stupefacenti, uso abituale di droghe).
  • In cassazione non è sufficiente reiterare i motivi già respinti in appello senza confutare specificamente gli argomenti della decisione impugnata; ciò può determinare l"inammissibilità del ricorso.

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