Cassazione Penale, Sentenza n. 12684/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (256 ore) applicata con sentenza per guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente ha censurato la revoca asserendo che: la mancata esecuzione del lavoro non derivava da sua colpa (non aveva trovato un ente disponibile); l'onere della ricerca dell'ente grava sull'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE); non è stata effettuata una specifica valutazione circa la rimproverabilità del comportamento; si deduce inoltre inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen., 186 C.d.S. e 179 cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il provvedimento di revoca si fondava su due elementi (la mancata prestazione del lavoro di pubblica utilità e la detenzione domiciliare del condannato nel periodo indicato) ma mancava di motivazione sufficiente in relazione alla imputabilità: non è stata data evidenza né di una valutazione sulla rimproverabilità del condannato per la mancata esecuzione, né se il reato che avrebbe giustificato la revoca sia stato commesso nel periodo valutato; pertanto sussiste un insuperabile vizio di motivazione che richiede un nuovo esame del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai poteri del giudice sulle misure esecutive; la Corte richiede motivazione adeguata quando si revoca una sanzione sostitutiva.
art. 666 cod. proc. pen.
Previsione procedurale relativa all'esecuzione delle pene e all'intervento del giudice dell'esecuzione; utilizzata nel quadro della valutazione dei presupposti per la revoca della sanzione sostitutiva.
art. 186 Codice della Strada
Norma sostanziale (guida in stato di ebbrezza) qualificante il reato per il quale era stata applicata la pena sostitutiva; citata come riferimento al reato originario.
art. 179 cod. pen.
Norma richiamata probabilmente in relazione alle pene accessorie (es. sospensione patente) connesse al reato; la decisione prende in considerazione il ripristino delle pene principali e accessorie.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione; il ricorso ha invocato questi motivi (vizi di motivazione e inosservanza/erronea applicazione di norme).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto ai limiti della motivazione in sede di Cassazione (articolazione della motivazione semplificata) e alle modalità di enunciazione dei motivi nel ricorso.
Massime di principio
- La revoca di una sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) può avvenire solo se la mancata esecuzione è imputabile al condannato o il suo comportamento ha reso praticamente impossibile l'esecuzione; il giudice deve motivare in modo specifico questa imputabilità.
- La semplice dichiarazione del condannato di non aver trovato un ente non è di per sé sufficiente per revocare la sanzione sostitutiva: è necessario che il giudice esamini chi ha adempiuto agli obblighi organizzativi (es. UEPE) e se vi sia stata colpa del condannato.
- Se il soggetto è stato sottoposto ad altra misura (es. detenzione domiciliare) in parte del periodo, il giudice può valutare tale circostanza come causa di impossibilità, ma deve accertare temporalmente e logicamente se e come la misura abbia effettivamente impedito lo svolgimento del lavoro.
- Il provvedimento revocatorio richiede motivazione puntuale e collegamenti logici tra fatti accertati e conseguenza giuridica (revoca); carenze motivazionali possono determinare l'annullamento in Cassazione.
- L'onere probatorio e operativo relativo all'individuazione dell'ente per il lavoro di pubblica utilità grava in prevalenza sull'UEPE e sull'organizzazione esecutiva; il giudice del merito deve valutare l'adempimento di tali obblighi prima di addebitare la mancata esecuzione al condannato.
- In presenza di dubbi sulla colpevolezza o sulla causalità tra comportamento e impossibilità dell'esecuzione, il rimedio corretto è l'approfondimento nel merito (rinvio) e non il semplice ripristino della pena principale senza valutazione dettagliata.
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