Sentenza n. 758/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/100883 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 04.07.2025 e notificato in pari data, via PEC con cui si revocava il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 09.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ottenendo il relativo nulla osta. Successivamente lo Sportello Unico per l'Immigrazione avviava il procedimento di revoca, rilevando il mancato possesso materiale del permesso stagionale al momento della domanda e il superamento del contingente per il 2024. Il ricorrente deduceva due motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Con il primo, assorbente, denunciava violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, difetto di motivazione, carenza istruttoria, contraddittorietà e illogicità, poiché l'Amministrazione aveva affermato sia che non erano pervenute osservazioni nel termine assegnato sia che l'interessato aveva prodotto osservazioni e documentazione. Il ricorrente aveva inoltre documentato l'invio tempestivo, tramite PEC, di una memoria difensiva contenente contestazioni specifiche delle ragioni ostative. La motivazione dell'atto non chiariva se la revoca fosse fondata sulla mancata presentazione di osservazioni oppure sulla loro ritenuta inidoneità. Il secondo motivo, concernente gli ulteriori profili di illegittimità della revoca, non è stato esaminato perché assorbito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca del nulla osta. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l'atto presentava una contraddizione insanabile tra l'affermazione della mancata presentazione di osservazioni e il riconoscimento della loro presentazione. Il successivo richiamo contestuale a entrambe le ipotesi rendeva impossibile individuare il presupposto effettivo della decisione e ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione. Il giudice ha ravvisato perplessità e contraddittorietà motivazionale, illogicità manifesta, violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria, poiché l'Amministrazione non aveva considerato né puntualmente valutato la memoria difensiva tempestivamente trasmessa. Le osservazioni dell'interessato non possono essere ignorate o superate con formule stereotipate senza indicare le ragioni della loro eventuale irrilevanza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità e novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione del provvedimento deve essere chiara, coerente, verificabile e idonea a rendere ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione; la contraddittorietà interna sui presupposti fattuali della decisione determina l'illegittimità dell'atto.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Le osservazioni presentate dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate e valutate dall'Amministrazione, che deve dar conto delle ragioni della loro eventuale irrilevanza.
art. 7 l. n. 241/1990
Il riferimento all'art. 7 riguarda l'avvio del procedimento di revoca e le garanzie partecipative riconosciute all'interessato.
art. 8 l. n. 241/1990
Il riferimento all'art. 8 riguarda le modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo è illegittimo per perplessità e contraddittorietà motivazionale quando contiene affermazioni tra loro incompatibili circa i presupposti fattuali della decisione e non consente di individuare quale scenario sia stato effettivamente posto a fondamento dell'esercizio del potere.
- La motivazione richiesta dall'art. 3 l. n. 241/1990 deve essere chiara, coerente e verificabile; la mera sinteticità espositiva non può giustificare il contrasto irriducibile tra parti dell'atto che prospettano fatti reciprocamente incompatibili.
- Le osservazioni presentate dall'interessato nel procedimento avviato ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 devono essere esaminate dall'Amministrazione e confrontate con le ragioni ostative; il loro mancato esame integra difetto di istruttoria e di motivazione.
- L'Amministrazione non può utilizzare formule stereotipate o apodittiche per superare le deduzioni partecipative dell'interessato, ma deve indicare puntualmente le ragioni per cui esse non siano idonee a incidere sulla decisione finale.
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