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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38345/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti su un edificio condominiale. I soggetti evocati come committenti hanno proposto opposizione e poi ricorso per cassazione deducendo: 1) che, in mancanza di accettazione delle opere, il prezzo non sarebbe stato esigibile ex art. 1665 c.c.; 2) che, avendo denunciato numerosi vizi, sarebbe stato onere dell'appaltatore provare l'esecuzione a regola d'arte e che i vizi erano stati specificamente allegati e denunciati; 3) che la corte d'appello non avrebbe potuto riformare la regolazione delle spese sul capo della compensazione in assenza di impugnazione incidentale. La società appaltatrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso e ha reputato inammissibili o infondati i motivi sul merito. In particolare, ha affermato che la corte territoriale aveva accertato in fatto l'insussistenza dei vizi denunciati, dando rilievo anche al certificato di regolare esecuzione sottoscritto dai direttori dei lavori; tale accertamento costituiva autonoma ratio decidendi non censurata e rendeva esigibile il corrispettivo dell'appalto. Ha inoltre ritenuto corretta la nuova regolazione delle spese operata in appello, poiché la diversa soluzione della questione sulla notifica dell'opposizione faceva venir meno il presupposto della compensazione disposta in primo grado. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    viene richiamato per la disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, nel caso concreto, per la notifica dell'opposizione effettuata in cancelleria

  • art. 125, comma 1, c.p.c.

    la mancata indicazione del codice fiscale e del fax non determina nullità del ricorso, in assenza di espressa sanzione e di lesione della funzione dell'atto

  • art. 1665 c.c.

    comma terzo; comma quinto

    ai fini dell'esigibilità del prezzo dell'appalto conta l'effettiva sussistenza dei difetti denunciati; la mancata accettazione non paralizza il pagamento se i difetti risultano insussistenti

  • art. 1667 c.c.

    la garanzia per vizi è soggetta ai termini decadenziali speciali, ma nel caso concreto l'eccezione era stata comunque ritenuta superata dall'accertamento dell'insussistenza dei vizi

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    indica i vizi di violazione di legge dedotti con i motivi primo e secondo

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    indica il vizio processuale dedotto con il terzo motivo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti dell'impugnazione, ma la censura è stata respinta

  • art. 346 c.p.c.

    invocato per sostenere la preclusione sulle spese non devolute, ma la Corte ha ritenuto legittima la diversa regolazione in appello

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se previsto

Massime di principio

  • Nell'azione dell'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, la mancata accettazione dell'opera non impedisce di per sé l'esigibilità del prezzo se il giudice accerta che i vizi denunciati dal committente non sussistono.
  • Le disposizioni sulla garanzia per vizi dell'opera non escludono il principio generale secondo cui, a fronte di eccezione di inadempimento, l'appaltatore deve dimostrare l'esecuzione conforme al contratto; tuttavia, se la verifica giudiziale esclude i difetti dedotti, il committente deve pagare il corrispettivo senza ulteriori sospensioni.
  • Quando una sentenza di merito fonda la decisione su una ratio decidendi autonoma e non specificamente impugnata, la censura che investe solo un diverso profilo è inammissibile o comunque non idonea a scalfire la decisione.
  • La regolazione delle spese può essere modificata in appello anche senza impugnazione incidentale quando la diversa soluzione della questione principale o preliminare elimina il presupposto logico della compensazione disposta in primo grado.
  • La violazione formale relativa a indicazioni accessorie dell'atto processuale, se non assistita da espressa sanzione di nullità e non incidente sul raggiungimento dello scopo, non comporta l'invalidità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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