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Ordinanza

Ordinanza n. 3213/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari del Decreto Dirigenziale n. 128/7-2 CC datato 19 novembre 2025, pubblicato sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri in data 21 novembre 2025, con cui il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha approvato la graduatoria finale di merito distinta per discipline/specialità del concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 17 allievi Carabinieri in ferma quadriennale in qualità di atleti, nella parte in cui dichiara la sig.na Iris Menchini vincitrice per la disciplina “Nuoto in acque libere – 10 km” e colloca la ricorrente Viola Giraudo in posizione di idonea non vincitrice (doc. 1); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi: - tutti i verbali e i relativi allegati della Commissione giudicatrice tra cui il Verbale n. 5 dell’11 novembre 2025, con cui è stata formata la graduatoria finale di merito (doc. 2); il Verbale n. 3 del 7 novembre 2025 (doc. 3) con cui si è provveduto, tra l’altro, ad approntare le schede di valutazione dei titoli della ricorrente Viola Giraudo (scheda n. 27, doc. 4) e della controinteressata Iris Menchini (scheda n. 25, doc. 5) che pure si impugnano nella parte in cui recano punteggi errati; il Verbale n. 1 del 30 ottobre 2025 della Commissione esaminatrice (doc. 6); - il bando di concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 17 (diciassette) allievi Carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 128/1-10 CC, nella parte in cui dovesse essere interpretabile nel senso di consentire l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello della controinteressata (doc. 7); NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio attribuitole e, per l’effetto, alla sua collocazione al primo posto della graduatoria di merito per la disciplina “Nuoto in acque libere – 10 km” con conseguente sua declaratoria quale vincitrice del concorso; CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 116, CO. 2, C.P.A. per la declaratoria del diritto della ricorrente all’ostensione e al deposito di tutta la documentazione concorsuale riguardante l’attività compiuta dalla Commissione di concorso, ed in particolare dei verbali non consegnati al ricorrente in occasione dell’accesso agli atti, del curriculum prodotto unitamente alla domanda di partecipazione dalla controinteressata Menchini, nonché pure dei curricula prodotti dagli altri candidati che hanno concorso per la disciplina “Nuoto in acque libere – 10 km”, unitamente alle relative schede di valutazione; il tutto con riserva sin da ora di motivi aggiunti al ricorso ad esito dell’acquisizione agli atti del giudizio della documentazione amministrativa oggi non conosciuta.

Giustizia amministrativa202601232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri atleti, nella parte relativa alla disciplina "Nuoto in acque libere – 10 km", nonché i verbali e le schede di valutazione dei titoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale approvata con decreto dirigenziale, contestando la valutazione dei titoli propria e della controinteressata, ritenuta vincitrice nella disciplina "Nuoto in acque libere – 10 km". Ha chiesto la rettifica del punteggio, la collocazione al primo posto e la declaratoria di vincitrice del concorso. Ha inoltre proposto istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l'ostensione e il deposito della documentazione concorsuale non acquisita, inclusi i verbali, il curriculum della controinteressata e i curricula degli altri candidati, con riserva di motivi aggiunti. Nella fase cautelare, la notificazione alla controinteressata non è andata a buon fine per irreperibilità della destinataria presso la residenza indicata.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla graduatoria, alla valutazione dei titoli, alla domanda cautelare o all'istanza di accesso. Ha rilevato la necessità di integrare pienamente il contraddittorio nei confronti della controinteressata, disponendo, su richiesta della ricorrente, la rimessione in termini per rinnovare la notificazione. Ha ordinato alla ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione nei confronti della controinteressata e ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 18 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La ricorrente ha richiamato la disposizione per chiedere la declaratoria del diritto all'ostensione e il deposito della documentazione concorsuale; l'ordinanza non decide tale istanza nel merito.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso a una controinteressata non va a buon fine per irreperibilità della destinataria, il giudice amministrativo può disporre la rinnovazione della notificazione per assicurare la piena integrazione del contraddittorio, anche nella fase cautelare.
  • In presenza di una richiesta di rimessione in termini finalizzata a rinnovare la notificazione alla controinteressata, il giudice può disporre la rimessione in termini e rinviare la trattazione della domanda cautelare e delle altre questioni a una successiva camera di consiglio, senza pronunciarsi sul merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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