Ordinanza n. 1537/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) della determinazione del Comune di Giardini Naxos n. 1 del 7 gennaio 2026, notificata con nota n. 0739 del 12 gennaio 2026, avente a oggetto il decreto di occupazione anticipata d’urgenza e la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione dei terreni occorrenti per i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso sito in località Ortogrande, in esecuzione dell’ordinanza n. 14929/2024 in data 10 luglio 2024 del Tribunale di Messina; b) dell’immissione in possesso degli immobili espropriati; c) della determina del Comune n. 433 del 10 ottobre 2025, non conosciuta dalla parte ricorrente, con cui si sarebbe conclusa positivamente la conferenza di servizi di cui all’art. 38 decreto legislativo n. 36/2023; d) della nota n. 0002322 del 27 gennaio 2026, con cui il Comune ha fornito chiarimenti sulla determinazione n. 1/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di occupazione anticipata d'urgenza e determinazione provvisoria dell'indennità, con imposizione di una servitù sulle particelle private per lavori di messa in sicurezza di un costone roccioso, nonché atti connessi
Esito
La controversia
La società proprietaria dell'area ha impugnato la determinazione comunale che disponeva l'occupazione anticipata d'urgenza e determinava provvisoriamente le indennità relative ai terreni necessari per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la struttura alberghiera, contestando anche l'immissione in possesso, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e la successiva nota di chiarimenti. Ha dedotto la mancata comunicazione di avvio e la violazione delle garanzie partecipative nel procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità, sostenendo che la partecipazione avrebbe potuto incidere sulla scelta tra imposizione stabile di una servitù e mera occupazione temporanea, nonché consentire il coordinamento dell'intervento con il procedimento relativo a un possibile accordo ex art. 11 l. 241/1990. Ha inoltre censurato la sproporzione e l'irragionevolezza della servitù, ritenuta idonea a dividere il lotto e a compromettere programmi di sviluppo dell'area, nonostante la possibilità di realizzare i lavori mediante occupazione temporanea e di rinviare la decisione sul vincolo permanente. Sono state altresì dedotte contraddizioni tra il decreto, il progetto e le planimetrie circa la natura e l'estensione delle aree da espropriare, asservire o occupare temporaneamente, nonché l'illegittima estraneità attribuita dal Comune al procedimento di accordo richiamato dalla deliberazione di Giunta n. 126/2023 e dalla sentenza n. 859/2025. Il Comune ha sostenuto che gli atti costituivano esecuzione dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Messina, che sussistevano ragioni d'urgenza incompatibili con la previa comunicazione di avvio, che la società aveva comunque partecipato informalmente e che la scelta della servitù rientrava nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha rilevato che gli atti impugnati sembrano costituire esecuzione dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Messina, con la quale il Comune era stato ordinato di eseguire i lavori e le opere necessari a eliminare il pericolo secondo quanto indicato nelle consulenze tecniche d'ufficio. Poiché l'acquisizione delle consulenze è necessaria anche per valutare la questione di giurisdizione, il Collegio ha disposto che entrambe le parti depositino tali consulenze entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 10 settembre 2026. Nessuna decisione definitiva è stata assunta sui motivi di ricorso, sulla giurisdizione o sulle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata con riferimento alla conferenza di servizi asseritamente conclusa con determinazione comunale.
art. 11 l. 241/1990
La società richiama la possibilità di un accordo procedimentale per coordinare la riqualificazione dell'area, la soluzione delle criticità e i contenziosi esistenti; la questione non è stata decisa.
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
È richiamato nel decreto di occupazione anticipata d'urgenza; la legittimità del relativo utilizzo non è stata definita.
art. 49 d.P.R. 327/2001
È invocato dalla società quale base per disporre un'occupazione temporanea anziché imporre immediatamente una servitù permanente; la questione è rimasta impregiudicata.
art. 50 d.P.R. 327/2001
È richiamato nel progetto per la determinazione dell'indennità relativa all'occupazione temporanea; il TAR non ha ancora valutato la coerenza dell'atto con tale previsione.
Massime di principio
- Quando gli atti amministrativi impugnati appaiono adottati in esecuzione di un provvedimento cautelare del giudice ordinario, l'acquisizione degli atti tecnici richiamati da tale provvedimento può essere necessaria per determinare l'effettiva natura dell'attività amministrativa e valutare il riparto di giurisdizione.
- In presenza di una questione di giurisdizione non definibile senza la ricostruzione tecnica dell'intervento e delle opere ordinate, il giudice amministrativo può disporre il deposito delle consulenze tecniche d'ufficio richiamate dal giudice ordinario e rinviare la decisione della causa.
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