Cassazione Penale, Sentenza n. 5872/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per il reato di oltraggio ex art. 341-bis cod. pen., sostenendo violazione di legge perché l'offesa sarebbe stata rivolta non "in presenza di più persone"; in particolare, si censura che i presenti fossero esclusivamente familiari dell'imputato e colleghi della persona offesa, i quali secondo il ricorrente non dovrebbero essere computati ai fini del requisito della pubblicità dell'offesa
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la presenza di più familiari dell'imputato non esclude il requisito della pubblicità: è sufficiente che l'offesa sia percepibile da almeno due persone estranee all'amministrazione (i "civili") oppure da più persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti non per lo stesso motivo d'ufficio che ha dato origine all'offesa. La corte ha quindi confermato la condanna pronunciata in primo grado e in grado d'appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
La norma tutela l'onore del pubblico ufficiale e il prestigio dell'istituzione; la Corte interpreta il requisito della "presenza di più persone" come soddisfatto quando la condotta oltraggiosa sia percepibile da almeno due persone estranee all'amministrazione o da più persone pubblici ufficiali presenti per motivi diversi dall'atto d'ufficio che ha originato l'offesa; i legami di parentela tra offendente e presenti sono irrilevanti ai fini della pubblicità dell'offesa
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato nel dispositivo per le pronunce consequenziali disposte in esito alla decisione; nel testo della sentenza non è svolta un'interpretazione di merito della norma, che viene menzionata come riferimento procedurale per gli effetti della decisione
Massime di principio
- La presenza di familiari non esclude di per sé che un'offesa rivolta a un pubblico ufficiale sia "pubblica" ai sensi dell'art. 341-bis: rileva la percepibilità dell'offesa da parte di terzi, non il grado di parentela con l'autore
- Per integrare il requisito della pluralità è sufficiente che l'offesa sia percepibile da almeno due persone estranee all'amministrazione o da più pubblici ufficiali presenti per ragioni diverse dall'atto d'ufficio che ha originato l'offesa
- In casi simili, per contestare la sussistenza del reato occorre dimostrare concretamente l'assenza di pubblico percepimento (es. che fossero presenti solo persone coinvolte esclusivamente nell'azione d'ufficio in modo inscindibile o che non vi fossero terzi in grado di percepire l'offesa)
- I rapporti personali (amicizie, parentela, rapporti di lavoro) tra autore e presenti non incidono automaticamente sulla configurabilità dell'elemento pubblico dell'offesa; va valutato il contesto spazio-temporale e la reale capacità dell'offesa di ledere la considerazione sociale del pubblico ufficiale
- In fase di impugnazione è strategico documentare chi effettivamente ha percepito l'offesa e con quale ruolo era presente (civili vs pubblici ufficiali e se questi ultimi erano lì per lo stesso motivo d'ufficio), poiché la qualificazione dipende dalla percezione potenziale dell'evento
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