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Sentenza

Sentenza n. 5430/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della rinuncia al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza appellata, con accettazione della rinuncia da parte dell’appellante. Conseguentemente, ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR Toscana n. 1072/2025. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in conformità agli accordi intervenuti tra le parti private.

Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1072/2025, che aveva accolto il ricorso contro la graduatoria di merito per il posto comune della classe di concorso B021 – Laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Sala e Vendita, per la Regione Toscana

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso proposto dalla docente originaria ricorrente contro la graduatoria di merito relativa alla classe di concorso B021. Nel corso del giudizio d’appello, la docente vittoriosa in primo grado ha rinunciato al ricorso originario e agli effetti favorevoli della sentenza di accoglimento. L’appellante ha accettato la rinuncia e ha a sua volta rinunciato all’appello, dichiarando di non avere più interesse alla definizione del giudizio nel merito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    Richiamato tra le norme applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le norme applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza, accettata dalla controparte, ha determinato l’estinzione del giudizio e l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le norme applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso di primo grado e agli effetti favorevoli della sentenza appellata, accettata dalla parte appellante, determina l’estinzione del giudizio e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.
  • Quando la rinuncia e l’accettazione intervengono secondo accordi tra le parti private, le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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