Cassazione Civile, Ordinanza n. 27668/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IVA relativa all'anno d'imposta 2006, in relazione a un credito IVA che l'Amministrazione riteneva indebitamente compensato nel 2007 dalla società, la quale non aveva presentato la dichiarazione IVA nell'anno in cui il credito era maturato. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; la CTR delle Marche aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo, da un lato, che la CTP non fosse incorsa in ultrapetizione nel dichiarare inammissibile il ricorso alla procedura di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972 e, dall'altro, che tale credito potesse comunque essere fatto valere nel merito indipendentemente dal deposito della dichiarazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 per ultrapetizione, sostenendo che la questione dell'inammissibilità del controllo automatizzato non era stata devoluta; (2) violazione dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972, censurando l'affermazione di illegittimità della procedura automatizzata quando si controverte sul credito d'imposta; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto spettante il credito IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la questione dell'inammissibilità del ricorso alla procedura automatizzata non fosse stata dedotta dalla contribuente e che la CTP avesse quindi deciso ultra petita. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la CTR aveva già definito la controversia su una ratio pregiudiziale di inammissibilità del controllo automatizzato e le ulteriori argomentazioni sul merito costituivano un obiter dictum, non autonomamente impugnabile. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente dedotte; la decisione fondata su una questione non devoluta integra ultrapetizione.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, incluso il divieto di ultrapetizione.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte non decide nel merito sulla sua applicabilità alla fattispecie, perché il relativo motivo resta assorbito; rileva però che la questione non poteva essere rilevata d'ufficio nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
Il motivo relativo all'onere della prova è inammissibile per difetto di interesse, poiché la statuizione di merito della CTR era solo ad abundantiam dopo una decisione pregiudiziale di inammissibilità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Vengono richiamati come parametri del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge e vizi processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario i motivi di opposizione alla cartella delimitano la causa petendi: il giudice non può fondare l'accoglimento su questioni non dedotte dalla parte, altrimenti incorre in ultrapetizione.
- La questione pregiudiziale che attiene alla proponibilità o ammissibilità del rimedio processuale, se non devoluta dalle parti e non rilevabile d'ufficio, non può essere introdotta dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito è preceduta da una statuizione pregiudiziale che esaurisce la potestas iudicandi sulla controversia, le ulteriori considerazioni sul merito sono prive di autonoma efficacia e non richiedono impugnazione specifica.
- L'impugnazione rivolta solo contro la statuizione pregiudiziale è ammissibile; è invece inammissibile per difetto di interesse il motivo che censuri argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam.
- In cassazione, il motivo è assorbito se la censura pregiudiziale accolta è sufficiente a definire la lite; gli ulteriori motivi incompatibili con tale esito non necessitano di esame.
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