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Sentenza

Sentenza del 13/09/2018 n. 22330 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a sanzioni per complessivi 150.873,41 euro, successivamente ridotte dall'Ufficio a 101.142,94 euro, derivanti dall'erroneo calcolo del ravvedimento operoso relativo a un debito IVA non dichiarato di 396.497,06 euro. La società aveva calcolato sanzioni e interessi detraendo un credito IRPEG di 68.107,53 euro, ritenendo di poterlo compensare. In Cassazione ha sostenuto, da un lato, che il credito IRPEG fosse utilizzabile già dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta e, dall'altro, che dovesse comunque essere riconosciuta la validità del ravvedimento operoso parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della F. s.p.a. Ha stabilito che il credito IRPEG poteva essere utilizzato in compensazione solo dopo essere risultato da una dichiarazione fiscale, presentata nella specie il 2 novembre 2004, quindi successivamente alla scadenza del pagamento IVA del 16 gennaio 2004. La compensazione era pertanto inammissibile e sanzioni e interessi dovevano essere calcolati sull'intero debito IVA di 396.497,06 euro. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di un ravvedimento operoso parziale, ritenendo necessario il versamento integrale del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1

    I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

    Il credito fiscale utilizzabile in compensazione deve risultare da una dichiarazione o denuncia periodica già presentata. Non è sufficiente che il credito sia astrattamente maturato secondo i dati contabili del contribuente.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 25

    La disposizione è stata invocata dalla società in relazione alle modalità di compensazione, ma la Corte ha ritenuto decisivo il requisito, previsto dall'art. 17, della previa evidenziazione del credito nella dichiarazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 2

    Il ravvedimento operoso si perfeziona solo con la regolarizzazione dell'obbligo tributario e con il pagamento integrale della sanzione nella misura ridotta e degli interessi. Il pagamento riferito soltanto a una parte del debito non produce gli effetti del ravvedimento sull'intera violazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato indicato quale parametro processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.

  • Art. 378 c.p.c.

    La società ha depositato memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Un credito tributario può essere utilizzato in compensazione solo quando sia formalmente risultante dalla dichiarazione o dalla denuncia prevista dalla legge; la sua mera maturazione sostanziale o contabile non è sufficiente.
  • La data rilevante per verificare la legittimità della compensazione è quella in cui il tributo doveva essere versato, non quella successiva in cui il credito è stato dichiarato.
  • Quando il contribuente effettua un ravvedimento operoso, deve regolarizzare integralmente la violazione e versare per intero tributo, sanzione ridotta e interessi; il ravvedimento parziale può essere considerato inammissibile e non produrre gli effetti premiali.
  • Le sanzioni e gli interessi devono essere calcolati sull'intero debito tributario se la compensazione opposta dal contribuente non era validamente perfezionata alla data della scadenza.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare preventivamente la data di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, la sua effettiva utilizzabilità e l'integralità dei versamenti richiesti per il ravvedimento.

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