Sentenza n. 366/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del decreto della Prefettura di Firenze fasc. n. 315/2022 IDVESTANET – FI0009636 CUI 068MMRX dell'11 aprile 2025, notificato il 14 aprile 2025, con il quale è stata revocata la misura dell'accoglienza presso il Centro di Accoglienza Straordinaria sito in Lastra a Signa (FI), Via Castracane, 94, gestito dalla Cooperativa Albatros1973; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza presso un Centro di Accoglienza Straordinaria
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale ammesso all'accoglienza, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura aveva revocato le misure sulla base dei redditi percepiti attraverso più contratti di lavoro a tempo determinato: euro 8.705,95 nel 2024 ed euro 2.967,67 nei primi due mesi del 2025, importi superiori all'assegno sociale. Ha dedotto che tali redditi non erano stabili né attuali, poiché il rapporto di lavoro era cessato e dal marzo 2025 egli risultava disoccupato e privo di mezzi di sostentamento. Il motivo centrale riguardava la violazione e la non corretta applicazione dell'art. 23 d.lgs. 142/2015, in relazione alla direttiva 2013/33/UE e alla relativa interpretazione della Corte di giustizia, per avere l'Amministrazione considerato la sola esistenza di rapporti di lavoro e il superamento dell'importo dell'assegno sociale, senza verificare la sufficienza effettiva, la prevedibile continuità e la durata del reddito rispetto alla possibilità del richiedente di provvedere autonomamente ai bisogni materiali fondamentali e di mantenere un tenore di vita dignitoso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il decreto di revoca è stato annullato. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015 debba essere interpretato in senso conforme alla direttiva 2013/33/UE e alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 novembre 2019, causa C-233/18, Haqbin. La disponibilità di mezzi economici sufficienti non coincide con la mera percezione di un reddito superiore all'assegno sociale né con la semplice titolarità di un rapporto lavorativo. L'Amministrazione deve valutare se il reddito sia quantitativamente adeguato e prevedibilmente continuativo, così da escludere il rischio che il richiedente cada in una situazione di estrema deprivazione materiale. Nel caso concreto la Prefettura aveva omesso integralmente tale valutazione, limitandosi a rilevare l'esistenza di rapporti di lavoro non più in essere da circa un anno. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per violazione e non corretta applicazione dell'art. 23 d.lgs. 142/2015. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della vicenda. È stato inoltre liquidato al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale di euro 2.284,50, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
«Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti […]»
La revoca per disponibilità di mezzi economici sufficienti è legittima soltanto se il richiedente dispone di risorse quantitativamente adeguate e con prevedibile continuità, tali da consentirgli un tenore di vita dignitoso e di provvedere autonomamente ai bisogni materiali fondamentali.
direttiva 2013/33/UE
L'art. 23 d.lgs. 142/2015 deve essere interpretato in modo comunitariamente orientato e coerente con lo scopo della direttiva, evitando che la revoca esponga il richiedente a una situazione di estrema deprivazione materiale.
artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002
Consentono la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con applicazione del dimezzamento previsto dall'art. 130.
art. 74 c.p.a.
Il giudice richiama la disposizione quale base per la motivazione mediante richiamo a precedenti conformi.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015 non può fondarsi sulla sola percezione di un reddito superiore all'assegno sociale o sulla mera esistenza di un rapporto di lavoro.
- Per accertare la disponibilità di mezzi economici sufficienti, l'Amministrazione deve valutare sia la consistenza quantitativa del reddito sia la sua prevedibile durata e continuità, verificando se il richiedente possa realmente provvedere autonomamente ai bisogni materiali fondamentali e mantenere un tenore di vita dignitoso.
- La valutazione sulla sufficienza dei mezzi economici deve essere effettuata in modo conforme alla direttiva 2013/33/UE e non può determinare, mediante la revoca dell'accoglienza, il rischio di una situazione di estrema deprivazione materiale del richiedente protezione internazionale.
- È illegittimo il decreto di revoca dell'accoglienza che ometta ogni valutazione sull'attualità e sulla continuità del reddito, quando il rapporto lavorativo considerato dall'Amministrazione sia cessato e il richiedente risulti privo di mezzi di sostentamento.
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