Ordinanza n. 1284/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1) della determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 92 del 9.4.2026, con la quale è stato disposto nei confronti della ricorrente l’annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e la decadenza dall’esecuzione anticipata, relativamente all’appalto avente ad oggetto i lavori di “Ristrutturazione e adeguamento funzionale del Tempio dell’Annunziata Antica da destinare a Museo dell’Arte contadina – Progetto PNRR M1C3 - Attrattività dei Borghi” (CIG: BAF2D34055); 2) della nota prot. 3598 del 9.4.2026, con la quale è stata comunicata la predetta determina di annullamento e decadenza; 3) della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del 3.4.2026; 4) di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare, lesivo degli interessi dedotti in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e di decadenza dall'esecuzione anticipata di un appalto di lavori finanziato nell'ambito del PNRR, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aggiudicataria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici con cui il Comune ha annullato in autotutela l'aggiudicazione e disposto la decadenza dall'esecuzione anticipata relativamente all'appalto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di un edificio storico da destinare a museo, nonché la nota di comunicazione, la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e gli ulteriori atti connessi, conseguenti o preliminari. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso e la valutazione cautelare si concentra esclusivamente sul periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che gli effetti degli atti impugnati non integrassero presupposti di immediata e consistente urgenza. Il giudice ha valorizzato anche il fatto che la legge impone la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Non è stata svolta una valutazione espressa sul fumus boni iuris né sono stati decisi nel merito i motivi di annullamento. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per l'8 luglio 2026. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell'efficacia
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è stato fondato sul difetto di un periculum in mora caratterizzato da immediata e consistente urgenza.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la presenza di un pregiudizio dotato di immediata e consistente urgenza; in mancanza, la domanda può essere respinta senza che il giudice debba svolgere una valutazione espressa sul fumus boni iuris.
- La sollecita fissazione dell'udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora, poiché riduce l'intervallo temporale nel quale il pregiudizio dedotto potrebbe prodursi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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