Cassazione Civile, Ordinanza n. 36442/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazioni amministrative emessa dall'Ispettorato territoriale del lavoro. In primo grado il Tribunale di Lecce aveva annullato l'ordinanza, dichiarando la contumacia dell'Ispettorato. In appello le amministrazioni avevano dedotto che la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza era stata effettuata via PEC a un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi pertinenti per le amministrazioni, e quindi nulla; da tale nullità derivava anche l'illegittimità della dichiarazione di contumacia. La Corte d'appello aveva però ritenuto l'appello inammissibile perché proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ritenendo che la sola nullità della notifica non bastasse a dimostrare la mancata conoscenza del processo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione le amministrazioni hanno denunciato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 327, comma 2, c.p.c. e dell'art. 3-bis l. n. 53/1994, sostenendo che la Corte territoriale aveva travisato gli atti: la notifica era stata eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello censito nei pubblici elenchi, e in appello era stato anche dedotto che la conoscenza del giudizio era avvenuta solo successivamente, quando il destinatario aveva chiesto l'annullamento del ruolo e della cartella esattoriale richiamando l'annullamento pronunciato dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, per le amministrazioni pubbliche e per il periodo anteriore alle modifiche normative del 2020, i domicili digitali idonei ai fini processuali vanno ricercati nel registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) o nel registro delle pubbliche amministrazioni, non nell'INI-PEC, che riguarda imprese e professionisti. Poiché la notificazione era stata eseguita a un indirizzo PEC non censito nei pubblici elenchi rilevanti, la notificazione è stata dichiarata nulla, con conseguente illegittimità della dichiarazione di contumacia in primo grado. Inoltre, la Corte ha rilevato che le amministrazioni avevano fornito elementi sufficienti per dimostrare di avere avuto conoscenza del giudizio solo successivamente, sicché non poteva essere esclusa l'operatività della nullità ai fini del decorso del termine breve o lungo d'impugnazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È richiamato come norma asseritamente violata per avere la Corte territoriale attribuito agli atti un contenuto probatorio diverso da quello emergente dal fascicolo.
art. 116 c.p.c.
È richiamato come norma asseritamente violata per il travisamento/erronea valutazione delle risultanze documentali sulla notifica PEC.
art. 327 c.p.c.
Il termine semestrale di impugnazione è stato ritenuto non ostativo quando la parte dimostri, anche per presunzioni, di non avere avuto conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione.
art. 3-bis l. n. 53 del 1994
È la norma sulla notificazione a mezzo PEC, la cui violazione determina nullità se la notifica è eseguita presso un indirizzo PEC non idoneo ai fini processuali.
art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012
Per le amministrazioni pubbliche, nel periodo rilevante, individua i registri da cui desumere gli indirizzi PEC validi ai fini processuali.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012
È richiamato quale registro delle pubbliche amministrazioni rilevante per l'individuazione del domicilio digitale processuale.
art. 7 d.m. n. 44 del 2011
È richiamato quale fonte del ReGIndE, registro degli indirizzi elettronici utilizzabile ai fini delle notifiche processuali alle amministrazioni.
art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005
Nella versione ratione temporis, l'INI-PEC è riferito a imprese, ordini e collegi professionali, non alle amministrazioni pubbliche.
art. 11 l. n. 53 del 1994
È richiamato insieme all'art. 3-bis per affermare la nullità della notificazione eseguita a indirizzo PEC non corrispondente a quello processualmente valido.
Massime di principio
- La notificazione via PEC è nulla se eseguita a un indirizzo non coincidente con il domicilio digitale qualificato rilevante per quel soggetto nel periodo normativo applicabile.
- Per le amministrazioni pubbliche, prima delle modifiche del 2020, il riferimento ai fini delle notifiche processuali non è l'INI-PEC, ma i registri pubblici specificamente previsti per le PA e il ReGIndE.
- La nullità della notificazione non basta, da sola, a escludere la conoscenza del processo ai fini dell'impugnazione tardiva: la parte deve allegare e documentare elementi idonei a dimostrare di avere appreso del giudizio solo successivamente.
- Ai fini della contumacia e del decorso dei termini di impugnazione, il giudice deve verificare non solo la validità formale della notifica, ma anche l'effettiva conoscenza del processo desumibile dagli atti e dalle circostanze dedotte.
- Quando la notificazione è nulla per invio a indirizzo PEC non censito nei pubblici elenchi pertinenti, la dichiarazione di contumacia fondata su quella notifica è illegittima.
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