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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23207/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui venivano rettificati i redditi della società per operazioni di compravendita immobiliare e leasing immobiliare ritenute complessivamente fraudolente e dirette a conseguire indebiti vantaggi fiscali. Secondo l’accertamento, un immobile era stato ceduto nello stesso giorno da una società a un’altra, poi a una società di leasing e infine concesso in leasing alla contribuente, con forti scostamenti di prezzo; la CTR ha ritenuto che le società fossero riconducibili a un medesimo soggetto e che l’operazione integrasse una frode IVA, con mancato versamento dell’imposta da parte di una società intermedia, indebita detrazione dell’IVA sui canoni di leasing e indebita deduzione di costi gonfiati oltre il valore reale del bene. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: omesso esame di fatti decisivi; violazione di norme probatorie e tributarie e dei principi unionali in materia di frodi carosello; motivazione apparente; illogicità della motivazione sulla perizia di stima; illegittimità del raddoppio dei termini anche per IRAP; motivazione contraddittoria sulla deducibilità parziale dei costi; violazione delle norme sulla deducibilità dei costi effettivi; applicazione dello ius superveniens sulle sanzioni più favorevoli.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto motivo, perché il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all’IRAP, e l’ottavo motivo, perché per le sanzioni occorre applicare la disciplina sopravvenuta più favorevole. Ha rigettato il terzo, il quarto, il sesto e il settimo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente né contraddittoria e condividendo l’impostazione sulla non deducibilità della quota di costi eccedente il valore effettivo dell’immobile; ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito già compiuta dai giudici tributari. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è limitato all’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

  • art. 2696 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle censure sulla prova, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a sovvertire l’accertamento di merito.

  • art. 2729, primo comma, c.c.

    Le presunzioni semplici sono rimesse alla valutazione del giudice di merito, purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il raddoppio dei termini opera per le imposte sui redditi in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale.

  • art. 57, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l’IVA i termini di accertamento sono raddoppiati nelle medesime condizioni previste per le imposte sui redditi.

  • art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Non consente il raddoppio dei termini per IRAP, non essendo la relativa disciplina assistita da sanzioni penali.

  • art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    La deducibilità dei costi richiede comunque una verifica di inerenza; non sono deducibili i costi eccedenti il valore effettivo del bene quando privi di giustificazione economica.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La deduzione dei costi presuppone effettività e inerenza del costo all’attività d’impresa.

  • artt. 1, 5 e 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Le sanzioni devono essere determinate tenendo conto della disciplina sopravvenuta più favorevole, se applicabile ratione temporis secondo i principi di lex mitior.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Ha modificato la disciplina sanzionatoria, rendendo applicabile la nuova misura più favorevole nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il limite al sindacato di legittimità sulla doppia conforme opera nel giudizio tributario di appello introdotto dopo l’11 settembre 2012.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudizio di cassazione in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l’applicazione delle regole generali sul ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che il ragionamento sia sintetico o non condiviso dalla parte.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del merito: l’accertamento dei fatti, la selezione delle prove e il giudizio di attendibilità spettano al giudice di merito.
  • In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera per le imposte per le quali la violazione sia penalmente rilevante e ricorrano seri indizi di reato; non può invece applicarsi all’IRAP in mancanza di presidio penale.
  • La deducibilità dei costi richiede un effettivo collegamento con l’attività d’impresa e un giudizio di inerenza: la parte di costo eccedente il valore reale del bene o del servizio può essere esclusa dalla deduzione.
  • In materia sanzionatoria tributaria, deve essere applicata la disciplina sopravvenuta più favorevole quando la questione sia dedotta nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità e ricorrano i presupposti temporali della lex mitior.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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