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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21095/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 16/09/2022; il difensore ha dedotto: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova per eccessiva fiducia nelle dichiarazioni della persona offesa e per contraddizione con le dichiarazioni dei testi della difesa; (ii) assenza degli elementi costitutivi del reato di truffa (mancanza di artifici e raggiri, art. 640 c.p.); (iii) mancata declaratoria di prescrizione anche per il fatto del 21/01/2014 (art. 157 c.p.); (iv) mancata valutazione di prova decisiva relativa al pagamento della tassa automobilistica; (v) violazione di legge per omessa concessione delle attenuanti generiche e per determinazione della pena; (vi) questione relativa al beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo reiterativo o manifestamente infondato. Ha ritenuto che non sussista il requisito del 'macroscopico travisamento' delle prove denunciato in cassazione (richiesto nella ipotesi di doppia conforme) e che la Corte d'Appello abbia adeguatamente motivato la valutazione probatoria, fondata sulla convergenza delle dichiarazioni della persona offesa con gli accertamenti sull'omesso pagamento delle tasse nonostante la percezione delle somme dall'imputato. Ha confermato le valutazioni sulla sospensione della prescrizione – correttamente calcolata anche in presenza dell'astensione del difensore – e la valutazione negativa sulle attenuanti generiche. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; a norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b) ed e))

    Articolo richiamato come disciplina dei motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure prospettate (travisamento della prova, violazione di legge) fossero reiterative o manifestamente infondate e dunque inammissibili.

  • art. 606 comma terzo cod.proc.pen.

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati o reiterativi; la Corte l'ha applicata per respingere il ricorso.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte l'ha applicata disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 640 cod.pen.

    Norma che definisce il reato di truffa; la Corte d'Appello ha ritenuto integrati gli elementi del reato sulla base della falsa rappresentazione della realtà e del nocumento patrimoniale, nonostante le censure difensive sulla mancanza di artifici.

  • art. 157 cod.pen.

    Disciplina la prescrizione; il ricorrente contestava la mancata declaratoria di prescrizione per il fatto del 21/01/2014, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello e il calcolo dei termini, stante anche la sospensione dovuta all'astensione del difensore.

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Richiamato come norma sul riassunto dei motivi in cassazione; il ricorso è stato riassunto secondo tale disposizione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente riproporre questioni di fatto già decise in primo e secondo grado: per ottenere l'annullamento per 'travisamento della prova' occorre dimostrare un macroscopico o manifesto contrasto tra motivazione e compendio probatorio (soprattutto nella ipotesi di doppia conforme).
  • Le decisioni di merito che formano un 'corpo argomentativo' unico (prima e secondo grado) limitano il sindacato in sede di legittimità: la Corte di Cassazione verifica soprattutto la correttezza della motivazione e la conformità alle regole di diritto, non la valutazione contingente delle prove.
  • La sospensione del corso della prescrizione per astensione delle difese opera indipendentemente dalla presenza o meno dei testi fissati in udienza: l'astensione arresta il procedimento e sospende i termini.
  • Le contestazioni sulla sussistenza di elementi costitutivi del reato (es. artifici nella truffa) richiedono, in sede di cassazione, argomentazioni che escano dalla mera rinnovazione di censure di fatto; la semplice divergenza valutativa rispetto alle dichiarazioni della persona offesa difficilmente basta se esistono accertamenti oggettivi convergenti.
  • Un ricorso manifestamente infondato o reiterativo può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende; occorre quindi valutare l'adeguatezza dei motivi prima di proporre il ricorso in Cassazione.

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