Sentenza del 07/12/2016 n. 25084 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno 2003, maggiori redditi con metodo induttivo puro, contestando inoltre costi ritenuti indeducibili e liquidando maggiori imposte IVA, IRPEF e IRAP. La CTR aveva ritenuto non provate le condizioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, considerando generico il riferimento alla contabilità di cassa negativa e irrilevante l'emissione di fatture non pagate da una società poi fallita. L'Agenzia ha impugnato la decisione per violazioni processuali, violazione di legge e difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ma ha accolto il terzo, relativo al vizio di motivazione. La CTR aveva liquidato come generico l'elemento della cassa negativa senza spiegare perché tale dato, protrattosi per quasi tutto l'anno e non accompagnato da giustificativi delle somme incassate, fosse privo di efficacia indiziaria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché rivaluti la rilevanza della cassa negativa ai fini dell'accertamento induttivo e decida anche sugli ulteriori motivi di gravame. L'esito definitivo della controversia è stato pertanto rimesso al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2, lett. d)
Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito quando le scritture contabili risultano complessivamente inattendibili per gravi, numerose e ripetute irregolarità formali, utilizzando anche elementi non idonei, da soli, a fondare una prova presuntiva ordinaria.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo, diverso dal metodo induttivo puro, nel quale le presunzioni devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo dell'Agenzia a tale disposizione, poiché la controversia riguardava il comma 2.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
Riguarda l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa. La CTR, secondo la Cassazione, non aveva fondato la propria decisione su una carenza di motivazione dell'avviso.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Vieta, in appello tributario, la proposizione di domande ed eccezioni nuove, salvo le eccezioni rilevabili d'ufficio. Il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché attribuiva alla CTR una statuizione che in realtà non risultava pronunciata.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. Nel caso concreto, il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto al vizio effettivamente esaminato dalla Corte.
Codice civile, art. 2729
Disciplina le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. La Corte ha distinto tale regime da quello dell'accertamento induttivo puro previsto dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
Massime di principio
- Una contabilità di cassa costantemente negativa e protratta nel tempo può costituire un elemento indiziario specifico di gravi irregolarità contabili, soprattutto se mancano giustificazioni delle somme incassate o delle modalità con cui sono state sostenute le spese.
- Il giudice tributario non può qualificare un elemento probatorio come generico con una motivazione apodittica: deve spiegare concretamente perché tale elemento non dimostri, o non contribuisca a dimostrare, l'inattendibilità della contabilità.
- Nel metodo induttivo puro l'Amministrazione può utilizzare qualsiasi elemento conosciuto, anche non sufficiente da solo a integrare una presunzione ordinaria; resta però necessario dimostrare le gravi, numerose e ripetute irregolarità che rendono inattendibili le scritture.
- È essenziale distinguere tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro, perché cambiano i presupposti legali e il regime degli elementi presuntivi utilizzabili.
- La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente la vittoria definitiva al ricorrente: elimina la sentenza impugnata e rimette la decisione al giudice di merito, che dovrà riesaminare la questione secondo i principi indicati dalla Corte.
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