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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34250/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso a seguito del disconoscimento dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della "prima casa". In primo grado il contribuente aveva ottenuto esito favorevole; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate per asserita mancata prova della notifica dell'atto di gravame, ritenendo indispensabile la ricezione della raccomandata informativa del deposito del plico. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 3 L. 890/1982, sostenendo che, nella notificazione diretta a mezzo posta dell'appello nel processo tributario, non era necessaria la raccomandata informativa; (2) violazione dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, per avere il giudice di appello ritenuto sufficiente, ai fini del mantenimento dell'agevolazione prima casa, la sola dichiarazione resa al Comune di nuova residenza senza trasferimento effettivo entro il termine di diciotto mesi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto della raccomandata informativa. Ha affermato che, nel caso di notificazione diretta dell'atto di appello a mezzo piego raccomandato nel processo tributario, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della L. 890/1982 sulla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario; pertanto non è necessaria la raccomandata informativa del deposito e, in caso di mancato recapito, la notifica si perfeziona secondo la regola della compiuta giacenza ricavata in via analogica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata

  • art. 140 c.p.c.

    evocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla notificazione diretta a mezzo posta nel processo tributario

  • art. 3 L. 20 novembre 1982 n. 890

    ritenuto non applicabile alla notificazione eseguita mediante spedizione diretta del piego raccomandato

  • art. 16, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    consente la notificazione dell'atto di gravame mediante spedizione diretta a mezzo piego raccomandato nel processo tributario

  • D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655

    indicato come disciplina applicabile al servizio postale ordinario nella notificazione diretta del processo tributario

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario

  • art. 7 L. 20 novembre 1982 n. 890

    richiamato per evidenziare che la raccomandata informativa è prevista in materia di notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, non nel servizio postale ordinario

  • art. 24 D.M. 1 ottobre 2008

    prevede la consegna presso l'ufficio postale di distribuzione degli invii a firma non recapitati

  • art. 25 D.M. 1 ottobre 2008

    prevede la giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza

  • art. 8, comma 4, L. 20 novembre 1982 n. 890

    "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"

    applicato in via analogica per individuare il perfezionamento della notifica in caso di compiuta giacenza nel servizio postale ordinario

  • art. 14 L. 20 novembre 1982 n. 890

    richiamato per la regola di perfezionamento della notifica in caso di mancato recapito, applicata in via analogica

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente a mezzo piego raccomandato ex art. 16, comma 3, D.Lgs. 546/1992 è disciplinata dalle norme del servizio postale ordinario, non dalla L. 890/1982 dettata per le notifiche tramite ufficiale giudiziario.
  • Per la notificazione postale diretta non è richiesta la raccomandata informativa del deposito del plico; l'atto, se recapitato all'indirizzo del destinatario, si presume conosciuto ai sensi dell'art. 1335 c.c., salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • In caso di mancato recapito della raccomandata nel servizio postale ordinario, il perfezionamento della notifica segue la regola della compiuta giacenza, da ricavarsi in via analogica dalla disciplina speciale delle notifiche postali, con decorrenza dei termini dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza o dal ritiro del piego, se anteriore.
  • La mancata applicazione della disciplina corretta sulla notificazione dell'appello nel processo tributario integra errore di diritto e comporta la cassazione della decisione che abbia dichiarato inammissibile il gravame per una formalità non prevista.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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