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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19570/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso abitativo. Il locatore ha intimato sfratto per morosità al conduttore, chiedendo anche decreto ingiuntivo per canoni di locazione e spese condominiali nei confronti del conduttore e del fideiussore. Il tribunale ha risolto il contratto per grave inadempimento, ha disposto il rilascio dell'immobile e ha condannato il conduttore, in solido con il fideiussore, al pagamento delle somme dovute. I soccombenti hanno proposto appello, ma la corte territoriale lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata notificata il 24 novembre 2021 e che l'impugnazione, notificata il 3 gennaio 2022, fosse oltre il termine breve di trenta giorni. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza d'appello per errato esame di un fatto decisivo, sostenendo che la sentenza di primo grado non sarebbe stata notificata il 24 novembre 2021 ma il 7 dicembre 2021; hanno inoltre prodotto una copia della sentenza di primo grado con relata cartacea di notificazione diversa, eseguita via posta al solo difensore di uno dei ricorrenti e unitamente a precetto. La censura è stata ritenuta generica e non specifica, perché non si confrontava con la ratio decidendi della decisione impugnata e non rispettava gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti su cui il ricorso si fondava.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con l'accertamento compiuto dalla corte d'appello sulla notificazione a mezzo PEC della sentenza di primo grado in data 24 novembre 2021 e si limitava a contrapporre una diversa lettura degli atti, senza adempiere agli oneri di specificità e autosufficienza richiesti dall'art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui tali oneri non rispondono a formalismo fine a sé stesso, ma servono a consentire la chiara comprensione dei fatti e delle censure. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non ha svolto difese; è stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base della trattazione camerale del ricorso

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    impone la specifica indicazione del contenuto dei motivi e la puntuale individuazione/trascrizione essenziale degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione determina inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole al ricorrente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per quantificare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso

  • art. 366 c.p.c.

    il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede una esposizione chiara e completa dei fatti e delle censure, mediante essenziale trascrizione degli atti rilevanti

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    in caso di errores in procedendo, impone la localizzazione e trascrizione essenziale dei documenti rilevanti

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura che contesti un accertamento di fatto della sentenza impugnata è inammissibile se si risolve in una mera contrapposizione di una diversa lettura degli atti, senza confutare puntualmente la ratio decidendi.
  • L'onere di specificità e il principio di autosufficienza del ricorso impongono che gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo siano indicati, localizzati e trascritti nei passaggi essenziali rilevanti per la decisione.
  • La deduzione di un errore sulla data di notificazione di un provvedimento deve essere supportata da una critica circostanziata e coerente con gli accertamenti compiuti dal giudice di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Gli oneri di cui all'art. 366 c.p.c. non hanno natura meramente formalistica, ma servono a garantire la comprensione delle censure, l'efficienza del giudizio di legittimità e la corretta funzione nomofilattica della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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