Sentenza n. 1040/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 1041/2023 n. 554/2024 del 2.7.2024 la quale ha riconosciuto alla Sig.ra Anna Naviglio il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 554/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente e dei relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 554 del 2 luglio 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'amministrazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente per l'importo di 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta. L'amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la corresponsione o attribuzione alla ricorrente del beneficio economico e dei relativi accessori. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato integralmente eseguito e che non sussistevano ostacoli normativi alla corresponsione di quanto dovuto. In particolare, il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente e risultava ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità e con gli accessori stabiliti nel giudicato. Per l'eventuale inerzia dell'amministrazione, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con il compito di procedere alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto entro i successivi 60 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso ove necessario. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio, in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Disciplina il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, nei limiti del divieto di cumulo richiamato dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Consente, ove necessario, il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'ambito degli adempimenti commissariali diretti all'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'integrale esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto una prestazione patrimoniale o un beneficio amministrativo a favore del privato.
- L'esecuzione soltanto parziale del giudicato, limitata a una sua componente accessoria quale la liquidazione delle spese processuali, non esclude l'interesse all'ottemperanza quando resti ineseguita la prestazione principale riconosciuta dalla sentenza.
- Quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'organo competente e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l'amministrazione non può opporre tale termine quale ostacolo all'esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione e corresponsione delle somme dovute, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
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