Ordinanza n. 208/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del Corpo di Polizia del Comune di Taormina di rimozione di una recinzione realizzata su suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, un’ordinanza del Corpo di Polizia del Comune di Taormina, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenziali, compreso l’eventuale provvedimento non comunicato con cui sarebbe stata disposta la rimozione della recinzione. La recinzione, costituita da elementi in legno e rete plastificata, era stata collocata dal proprietario in relazione a un edificio dichiarato inagibile e agli interventi di messa in sicurezza richiesti da un’ordinanza contingibile e urgente. Il Comune ha sostenuto che la recinzione non fosse idonea a contenere un eventuale crollo della muratura e che fosse stata realizzata su suolo pubblico abusivamente occupato. Il testo non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso; risulta tuttavia contestata la legittimità dell’ordine di rimozione e la riconducibilità della recinzione agli interventi di messa in sicurezza dell’immobile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza di un adeguato fumus boni iuris, dichiarando assorbiti nella sommaria valutazione cautelare gli eventuali profili di inammissibilità evidenziati dal Comune. Ha ritenuto che l’ordinanza contingibile e urgente relativa all’inagibilità dell’edificio imponesse al proprietario di eliminare i pericoli mediante la messa in sicurezza dell’immobile e delle strutture pericolanti, ma non autorizzasse l’occupazione di suolo pubblico né la realizzazione della recinzione. Anche qualora fosse stato necessario utilizzare temporaneamente un’area pubblica per lavori urgenti, il proprietario avrebbe dovuto richiedere le necessarie autorizzazioni o concessioni. In assenza di autorizzazione, l’ordine di rimozione della recinzione, ritenuta dal Comune non conforme allo scopo di contenere il pericolo, è apparso esente da censure. Quanto al periculum in mora, il giudice ha rilevato che il Comune aveva già eseguito in via sostitutiva l’ordinanza mediante l’eliminazione della recinzione; ha inoltre precisato che restano fermi, per entrambe le parti e secondo le rispettive competenze e proprietà, gli obblighi di adottare interventi idonei a eliminare la situazione di pericolo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Un’ordinanza contingibile e urgente che imponga al proprietario la messa in sicurezza di un edificio e delle strutture pericolanti non vale, in assenza di un’espressa previsione, come autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico o alla realizzazione su area pubblica di opere funzionali all’intervento.
- Anche quando l’utilizzazione temporanea di un’area pubblica sia necessaria per eseguire lavori urgenti di messa in sicurezza, il privato deve previamente munirsi delle autorizzazioni o concessioni richieste, salvo diversa specifica previsione normativa o provvedimentale.
- È legittimo, in sede cautelare, l’ordine di rimozione di una recinzione realizzata senza autorizzazione su suolo pubblico quando l’amministrazione abbia accertato sia l’abusiva occupazione dell’area sia la non idoneità della recinzione rispetto allo scopo di contenere il pericolo.
- L’esecuzione in via sostitutiva dell’atto impugnato da parte dell’amministrazione incide sulla valutazione del periculum in mora; restano comunque fermi gli obblighi delle parti, secondo le rispettive competenze e proprietà, di adottare interventi idonei a eliminare la situazione di pericolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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