Cassazione Civile, Ordinanza n. 27268/2025 del 12/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione di Siracusa, in diversa composizione, perché proceda a una nuova liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio secondo i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una domanda di rimborso del 90% dell'IRPEF collegata alle agevolazioni per il c.d. sisma Sicilia, inizialmente proposta dal contribuente e poi coltivata dall'erede unica dopo il decesso. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Cassazione aveva cassato con rinvio la precedente decisione di merito. Nel giudizio di rinvio la CTR ha accolto la domanda di rimborso, ma ha liquidato le spese dei quattro gradi di giudizio in importi ritenuti dalla ricorrente incongrui e inferiori ai minimi tariffari, con liquidazione forfettaria e richiamo ai parametri di un decreto non pertinente, senza adeguata motivazione e senza considerare la nota spese specifica depositata. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, in via principale, violazione dell'art. 92 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e del d.m. n. 55/2014 come modificato, oltre a omessa motivazione del capo sulle spese; in via subordinata ha riproposto censure analoghe anche con riferimento ad altri decreti tariffari. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, quando la liquidazione delle spese avviene in un momento successivo all'entrata in vigore del d.m. n. 55/2014, il giudice deve applicare i relativi parametri vigenti al momento della decisione e, se esiste una nota spese specifica, non può procedere a una liquidazione globale e forfettaria inferiore alle voci esposte senza congrua motivazione. È stato inoltre ribadito che i minimi parametrici hanno carattere inderogabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
Richiamato come norma sulla regolazione delle spese; la liquidazione deve essere motivata e conforme ai parametri applicabili.
art. 2233 c.c.
Usato a fondamento del criterio di determinazione del compenso professionale in modo conforme al decoro e ai parametri vigenti.
d.m. n. 55/2014
I parametri di questo decreto devono essere applicati quando la liquidazione interviene dopo la sua entrata in vigore; i minimi hanno carattere inderogabile.
d.m. n. 37/2018
Richiamato come modifica dei parametri del d.m. n. 55/2014.
d.m. n. 140/2012
Ritenuto erroneamente richiamato dalla sentenza impugnata nel caso concreto.
d.m. n. 127/2004
Citatato dal ricorrente tra le fonti tariffarie invocate, ma non decisivo nella ratio della decisione.
art. 336 c.p.c.
Il giudice dell'impugnazione, quando riforma o cassa, è investito anche della liquidazione delle spese dei gradi precedenti secondo la disciplina vigente al momento della decisione.
Massime di principio
- Quando la liquidazione giudiziale delle spese avviene dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 55/2014, il giudice deve applicare i relativi parametri vigenti al momento della decisione, anche se l'attività difensiva si è svolta in parte in epoca anteriore, purché la prestazione non sia ancora conclusa.
- I parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato, hanno carattere inderogabile: il giudice non può scendere al di sotto di tali valori senza violare la disciplina tariffaria.
- Se la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice non può procedere a una liquidazione globale e forfettaria degli esborsi in misura inferiore alle voci indicate senza dare adeguata motivazione della riduzione o esclusione operata.
- In caso di cassazione con rinvio o riforma della decisione, la statuizione sulle spese dei gradi precedenti viene travolta e deve essere nuovamente regolata dal giudice del rinvio secondo il quadro normativo vigente al momento della nuova pronuncia.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosta dai parametri o incide ulteriormente sugli importi dovuti, perché devono essere controllabili le ragioni e la misura dello scostamento.
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