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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29703/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la condotta tenuta durante la fuga per sottrarsi al controllo di agenti di polizia chiaramente qualificatisi. Secondo il ricorso, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che si trattasse di mera resistenza passiva e non avrebbe adeguatamente considerato la ricostruzione difensiva dei fatti. Con un secondo motivo ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo l'illogicità della motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e infondato rispetto alla puntuale motivazione di merito sulle modalità imprudenti della guida e sul grave rischio creato per agenti e passanti; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché privo di specifico confronto con la motivazione della Corte di appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata: il primo perché generico e manifestamente infondato, il secondo perché volto a contestare pena e diniego delle attenuanti generiche senza indicare concreti profili di illogicità della motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a una critica generica della motivazione di merito senza confrontarsi puntualmente con la ricostruzione fattuale e logica operata dal giudice di appello.
  • Non può essere utilmente censurata in cassazione una decisione di merito che abbia motivato in modo congruo sulla sussistenza del reato, quando la doglianza difensiva si risolva nella mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili se non indicano specifici vizi di illogicità o carenze argomentative della motivazione impugnata.
  • La condotta di guida posta in essere per sottrarsi a un controllo di polizia può essere valorizzata, se connotata da imprudenza e idoneità a creare pericolo per terzi, ai fini della sussistenza del reato contestato, escludendo la qualificazione come mera resistenza passiva.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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